Cassazione Penale, Sentenza n. 6650/2022 del 24/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Amorosi impugnava la conferma di condanna per violazioni degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per fatti del 17 e 18 luglio 2015. Il nucleo della contestazione riguardava la "vigenza" degli obblighi dopo una sospensione ex lege per custodia cautelare (detenzione dal 5 maggio al 25 giugno 2015): dopo la scarcerazione non era stato redatto un nuovo verbale di sottoposizione né consegnata la carta precettiva. Il ricorrente deduceva che, secondo l'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 (introdotto dalla L. 17/10/2017, n.161), la riespansione degli obblighi richiederebbe la redazione del verbale e che, avendo tale norma natura favorevole e formalizzare orientamenti giurisprudenziali anteriori, avrebbe dovuto trovare applicazione; contestava inoltre la sussistenza del dolo (dubbio sulla rilevanza penale per incertezza sulla vigenza) e la motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la vigenza degli obblighi derivi dalla notificazione del provvedimento applicativo (effettuata il 13/03/2015) e non sia subordinata alla redazione del verbale o alla consegna della carta precettiva, che hanno funzione documentale. Pertanto, la sospensione ex lege dovuta alla detenzione non richiedeva una nuova notifica per rendere nuovamente operative le prescrizioni: la decorrenza della misura riprende dal giorno della cessazione della custodia, e il verbale serve solo a documentare tale effetto. La modifica normativa del 2017 (comma 2-bis) non è applicabile retroattivamente e non ha valore costitutivo rispetto alla vigenza degli obblighi. I restanti motivi (dubbio sul dolo e determinazione della pena) sono stati ritenuti manifestamente infondati: la prossimità temporale e la brevità della detenzione escludevano un errore scusabile sulla conoscenza degli obblighi e la quantificazione della pena è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Testo unico delle misure di prevenzione)
art. 75; art. 14, comma 1 e comma 2-bis
La Corte interpreta che la vigenza degli obblighi di misura di prevenzione deriva dalla notificazione del decreto applicativo (art. 14 comma 1) e che il comma 2-bis (introdotto nel 2017) richiede la redazione del verbale a fini documentali in caso di sospensione per custodia cautelare, ma non come condizione costitutiva della riespansione degli obblighi
Legge 17 ottobre 2017, n. 161
introduzione comma 2-bis all'art. 14 d.lgs. n. 159/2011
La modifica ha formalizzato pratiche già emerse in giurisprudenza, ma la Corte rileva che tale modifica è procedurale/documentativa e non ha effetti retroattivi sulla vigenza degli obblighi nei fatti anteriori
Massime di principio
- La misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale) diviene giuridicamente efficace con la notificazione del decreto applicativo: la consegna della carta precettiva o del verbale non è condizione costitutiva della vigenza
- La sospensione automatica (ex lege) degli effetti della misura durante la custodia cautelare non richiede, al momento della cessazione della detenzione, una nuova notifica per rendere nuovamente operativi gli obblighi; il verbale di sottoposizione ha valore principalmente documentale
- Una successiva modifica normativa che introduce formalità procedurali (es. redazione di verbale) ha natura procedurale e, salvo diversa espressa disposizione, non è applicabile retroattivamente ai fatti già consumati
- Quando la durata della sospensione è breve e la notifica originaria è stata effettivamente ricevuta, è difficile per il difensore sostenere l'errore scusabile circa la conoscenza degli obblighi: la Corte valuta la prossimità temporale e la continuità dell'esecuzione
- Per evitare contestazioni future, è opportuno che le autorità procedano comunque alla redazione del verbale e alla documentazione formale dopo la cessazione di una misura detentiva: ciò riduce margini di impugnazione, anche se non sempre necessario per la sussistenza del reato
- Se si ritiene che una norma sopravvenuta sia favorevole, va comunque valutata la sua natura (procedurale o sostanziale) e la possibilità di applicazione retroattiva solo se non comporta pregiudizio alla sicurezza giuridica o se espressamente prevista
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