Cassazione Civile, Ordinanza n. 18238/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2012. La società ricorrente, operante come bookmaker estero, ha impugnato la decisione della CTR che aveva ritenuto legittima la pretesa tributaria anche nei suoi confronti, applicando l'art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010 e negando sia il contrasto con il diritto dell'Unione sia la prova del versamento dell'imposta per la regolarizzazione dei periodi anteriori al 2015. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) irragionevolezza dell'art. 33 d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, con violazione degli artt. 3 e 53 Cost., del principio di non discriminazione e dell'art. 56 TFUE, chiedendo anche la disapplicazione della norma interna; 2) violazione e falsa applicazione della L. 288/1998, sostenendo che l'imposta unica sarebbe applicabile solo alle scommesse accettate in Italia. La ricorrente ha anche chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poi respinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'istanza di rinvio pregiudiziale, ritenendo che la giurisprudenza della Corte di giustizia avesse già escluso discriminazioni tra bookmakers nazionali ed esteri e che non vi fosse necessità di ulteriori quesiti. Nel merito ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso: ha affermato che, per l'anno d'imposta 2012, la società bookmaker estera è soggetto passivo dell'imposta unica, in quanto la normativa interpretativa del 2010 si applica anche ai rapporti sorti prima, se protratti oltre il 2011, e la declaratoria di incostituzionalità incide solo sulla responsabilità delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, non sulla posizione del bookmaker. Ha inoltre escluso il contrasto con l'art. 56 TFUE, osservando che l'imposta non è armonizzata, che tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano sono assoggettati allo stesso prelievo e che la disciplina nazionale non introduce discriminazioni in base al luogo di stabilimento. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la formazione recente della giurisprudenza di legittimità in materia.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
la Corte ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
art. 56 TFUE
non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta le scommesse raccolte sul territorio italiano senza discriminare tra operatori nazionali ed esteri.
art. 3 Cost.
la doglianza di irragionevolezza e di violazione del principio di non discriminazione è stata ritenuta infondata.
art. 53 Cost.
la Corte richiama il principio di capacità contributiva, ritenendo legittima l'imposizione del bookmaker per il periodo in esame.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220
norma interpretativa che individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e all'estero, e che opera anche per rapporti sorti prima della sua entrata in vigore se protratti oltre il 2011.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
la Corte lo interpreta nel senso che soggetto passivo dell'imposta è chi gestisce, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1998, n. 288
l'imposta unica è dovuta per scommesse di qualunque tipo, anche relative a eventi svolti all'estero.
art. 16 D.M. 10 marzo 2006, n. 111
prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190
disciplina il criterio di calcolo dell'imponibile forfetario per l'imposta unica.
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione ed esercizio del servizio di gioco e può gravare anche sul bookmaker estero che operi tramite rete distributiva sul territorio italiano, senza che rilevi il luogo di stabilimento del soggetto.
- La disposizione interpretativa che individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi o di operatori ubicati all'estero, si applica anche ai rapporti negoziali sorti prima della sua entrata in vigore, quando essi siano ancora in corso dopo il 2011.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma ha inciso soltanto sulla pretesa verso le ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, in ragione dell'impossibilità di traslare retroattivamente l'onere tributario; non ha invece eliminato la soggettività passiva del bookmaker per le annualità successive.
- Non sussiste contrasto con l'art. 56 TFUE quando la disciplina fiscale delle scommesse si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono gioco nel territorio nazionale e risponde a obiettivi di interesse generale quali tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto all'evasione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la compatibilità della disciplina interna con il diritto unionale sia già stata chiarita da una giurisprudenza europea consolidata e specificamente richiamata dalla Corte di cassazione.
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