Cassazione Penale, Sentenza n. 37026/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: la persona offesa, con dichiarazione depositata il 17/02/2022, aveva dichiarato di aver ricevuto il risarcimento del danno e di non voler procedere ulteriormente, costituendo remissione di querela. Alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (che ha reso il delitto di furto procedibile a querela dall'30/01/2022), il ricorrente sosteneva che la remissione dovesse comportare l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha acquisito la dichiarazione della persona offesa del 17/02/2022 come remissione esplicita di querela ai sensi dell'art. 340 c.p.p., ha qualificato la remissione come intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità (il reato era divenuto procedibile a querela per effetto della modifica normativa) e ha applicato il principio secondo cui la remissione va rilevata d'ufficio in Cassazione. Ha inoltre ritenuto che non fosse necessaria un'accettazione formale da parte del querelato e che il comportamento difensivo (aver proposto ricorso per far valere la remissione) costituisse accettazione tacita. Ne è derivata la dichiarazione di non procedibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p. e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico del querelato/imputato ai sensi dell'art.340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
Norma richiamata per la qualificazione originaria del reato (furto aggravato per violenza sulle cose e per esposizione del bene alla pubblica fede) di cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado.
art. 624 c.p. (modificato)
art. 624, comma 3, c.p., come modificato dal d.lgs. n.150/2022
La modifica normativa ha reso il delitto di furto procedibile a querela a decorrere dal 30/01/2022; conseguentemente la remissione della querela intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità determina l'estinzione del reato.
art. 340 c.p.p.
art. 340, comma 1 e comma 4, c.p.p.
Comma 1: la dichiarazione della persona offesa integra la remissione di querela; comma 4: in assenza di diversa pattuizione le spese processuali possono essere poste a carico del querelato dopo estinzione del reato per remissione.
art. 129 c.p.p.
Norma che consente alla Corte di dichiarare la non procedibilità del reato quando interviene una causa di estinzione o di impedimento alla procedibilità, come la remissione di querela.
art. 173 disp. att. c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento ai limiti essenziali della motivazione del motivo di ricorso in Cassazione (contenuto enunciato nei limiti strettamente necessari).
Norme procedurali emergenziali (art. 23 d.l. 137/2020 e successive proroghe)
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 e successive proroghe
Richiamate per giustificare la trattazione del ricorso senza intervento delle parti, in quanto disciplina della trattazione dei ricorsi in periodo emergenziale/prorogato.
Giurisprudenza - Sez. U., Chiasserini, n.24246/2004
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità, se il ricorso è tempestivo.
Giurisprudenza - Sez. 5, Castillo, n.7072/2011
Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011
Principio secondo cui per l'efficacia della remissione di querela non è indispensabile un'accettazione formale del querelato: è sufficiente l'assenza di un rifiuto espresso o tacito; il comportamento difensivo volto a ottenere l'estinzione può costituire accettazione tacita.
Massime di principio
- Se il reato è divenuto procedibile a querela per effetto di una modifica normativa e la persona offesa presenta remissione della querela in pendenza del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione deve rilevare d'ufficio l'estinzione del reato e dichiarare la non procedibilità.
- La remissione di querela è efficace se espressa dalla persona offesa; non è richiesta un'accettazione formale da parte del querelato quando manca un rifiuto espresso o quando il comportamento difensivo del querelato dimostra accettazione tacita.
- La remissione intervenuta durante la pendenza del ricorso in Cassazione prevale su altre questioni processuali e determina l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio quando il reato è estinto.
- L'istanza di remissione va documentata e depositata in modo formale (atto in udienza o atto scritto) perché la Corte di legittimità possa prenderne atto; l'avvenuto risarcimento e la dichiarazione di non voler procedere sono elementi decisivi.
- In assenza di diversa pattuizione contrattuale, quando il reato viene estinto per remissione di querela le spese possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; è quindi importante valutare patti risarcitori e accordi tra parti.
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