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Sentenza

Sentenza n. 1160/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di cessazione del funzionamento delle pompe di calore e successiva comunicazione di fermo coattivo degli impianti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 34 del 24 marzo 2025, fondata sugli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e sull’art. 9 della l. 447/1995, con cui era stata disposta l’interruzione immediata del funzionamento di due centrali termiche a pompe di calore, nonché la successiva comunicazione comunale del 15 ottobre 2025 relativa al fermo coattivo degli impianti. La censura principale riguardava l’asserita insussistenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, in particolare l’urgenza, la contingibilità e la temporaneità della misura, poiché il provvedimento avrebbe imposto una cessazione sostanzialmente definitiva senza consentire interventi tecnico-operativi di mitigazione. I ricorrenti contestavano inoltre la valenza della relazione ARPA, che aveva rilevato il superamento dei limiti assoluti di immissione acustica, sostenendo la diversità dei presupposti fattuali e giuridici rispetto alla precedente ordinanza comunale n. 98 del 18 giugno 2024. Quest’ultima era stata impugnata dagli stessi interessati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed era ancora pendente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. L’ordinanza n. 98 del 18 giugno 2024, già impugnata con ricorso straordinario, e l’ordinanza sindacale n. 34 del 24 marzo 2025 riguardano infatti le stesse parti, la medesima vicenda, le medesime fonti di disturbo, lo stesso rapporto amministrativo e la stessa finalità sostanziale, cioè il contenimento delle emissioni sonore e delle vibrazioni prodotte dagli impianti dei due condomìni. La successiva comunicazione di fermo coattivo è stata ritenuta atto esecutivo o comunque connesso alla seconda ordinanza. Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, previsto dall’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, opera in senso sostanziale: impedisce non soltanto la contemporanea impugnazione dello stesso atto nelle due sedi, ma anche la pendenza di procedimenti relativi ad atti presupposti, conseguenti o oggettivamente connessi, quando la questione sostanziale e il rapporto amministrativo siano gli stessi e possano determinarsi giudicati contrastanti. Le differenze tra le censure dedotte nei due procedimenti e il parziale richiamo a norme diverse non escludono tale identità sostanziale. La controversia avrebbe dovuto essere trattata unitariamente nella sede straordinaria già adita, eventualmente mediante richiesta cautelare. Il TAR ha precisato che resta impregiudicata la possibilità di trasposizione in sede straordinaria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori sia in favore del Comune sia in favore dei controinteressati costituiti.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato

    Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale ha portata sostanziale e si estende ad atti presupposti, conseguenti o oggettivamente connessi, quando le controversie riguardino lo stesso rapporto amministrativo e possano condurre a decisioni contrastanti.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    È richiamato quale base normativa dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata, ma la sentenza non esamina nel merito la sussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    È richiamato quale base normativa dell’ordinanza impugnata, senza esame di merito a causa dell’inammissibilità processuale.

  • art. 9 l. 447/1995

    È richiamato quale fondamento dell’intervento urgente in materia di inquinamento acustico, ma la sentenza non decide sulla legittimità sostanziale dell’ordinanza.

  • art. 56, comma 4, c.p.a.

    È richiamato con riguardo alla cessazione dell’efficacia del decreto cautelare precedentemente adottato.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla memoria difensiva depositata dalla parte ricorrente e alla verifica della sua presenza nel fascicolo digitale.

Massime di principio

  • Il principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale opera in senso sostanziale: la preclusione non riguarda soltanto il medesimo atto, ma anche atti presupposti, conseguenti o oggettivamente connessi, quando le controversie coinvolgano le stesse parti, la stessa vicenda, il medesimo rapporto amministrativo e la stessa finalità sostanziale.
  • La successione temporale o la parziale diversità del contenuto e delle basi normative di più provvedimenti non esclude l’identità sostanziale della controversia, se gli atti riguardano la medesima situazione di fatto e la stessa fonte lesiva.
  • La diversità, anche significativa, delle censure dedotte contro provvedimenti collegati non supera il divieto di duplicazione delle sedi di tutela: ciò che rileva è l’identità sostanziale della questione e il rischio di decisioni incompatibili, non la perfetta coincidenza dei motivi di impugnazione.
  • Quando un provvedimento successivo è conseguente o comunque oggettivamente connesso a quello già impugnato con ricorso straordinario, la contestazione del provvedimento successivo deve essere ricondotta alla stessa sede straordinaria, anche mediante la richiesta in quella sede di una tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaInquinamento ed emissioniOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcesso amministrativoAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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