Cassazione Penale, Sentenza n. 24761/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Ascoli Piceno per porto ingiustificato di due picconi ritenuti idonei, per tempo e luogo, all'offesa alla persona. In Cassazione l'imputato ha dedotto: 1) insufficienza di prove e valutazione erronea delle fonti (contestando la decisione fondata sull'indizio costituito dal rinvenimento degli attrezzi nell'auto intestata alla compagna); 2) omissione motivazionale circa la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti e sanzione sproporzionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (non è ammessa in sede di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio priva di censura motivazionale). Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale non si è pronunciato né ha motivato in modo effettivo sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., omissione che giustifica l'annullamento. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio che, per decorso dei termini previsti dalla normativa introdotta dalla L. n. 134/2021 (art. 344-bis c.p.p.), l'azione penale è divenuta improcedibile rispetto al reato commesso il 2 maggio 2020; pertanto ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: il giudice è obbligato a motivare, esplicitamente o comunque effettivamente, sulle concrete forme del comportamento e sui criteri di cui all'art. 133 c.p. per valutare la tenuità; l'omissione di tale valutazione determina vizio della sentenza.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità del fatto: devono essere considerati i criteri elencati, anche se è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti per la fattispecie.
art. 593 cod. proc. pen.
Regola l'impugnabilità della sentenza: la Corte di appello ha ritenuto che la sentenza che infligge solo la pena dell'ammenda fosse ricorribile in Cassazione ai sensi di tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fatto valere dalla giurisprudenza: la sentenza è viziata per mancanza di motivazione quando non affronta in modo completo doglianze decisive formulate dalla difesa.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Disposizione introdotta dalla L. n. 134/2021 che stabilisce l'improcedibilità dell'azione penale ove siano decorsi termini massimi per la celebrazione del giudizio di Cassazione: applicata d'ufficio, ha portato all'annullamento senza rinvio per improcedibilità nel caso concreto.
L. 27 settembre 2021, n. 134 (art. 2)
Norma che ha introdotto il meccanismo dei termini massimi e dell'art. 344-bis c.p.p.; la Corte ha richiamato tale legge per verificare la decorrenza dei termini e l'improcedibilità dell'azione.
art. 544 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini di deposito della sentenza e ai termini utili ai fini della decorrenza del termine massimo per la Cassazione.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione delle prove: il ricorso deve censurare specificamente vizi motivazionali o violazioni di diritto per essere ammissibile.
- Il giudice di merito è obbligato a considerare e motivare in modo effettivo la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; l'omissione o la motivazione formale e generica su tale richiesta costituisce motivo di annullamento.
- Quando il giudice non espone le ragioni per ritenere esclusa la tenuità del fatto, la sentenza può essere annullata anche se il fatto è apparentemente lieve: è richiesta una valutazione concreta dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Le modifiche procedurali introdotte dalla L. n. 134/2021 (art. 344-bis c.p.p.) possono determinare l'improcedibilità dell'azione penale per sopravvenuta decorrenza dei termini massimi di celebrabilità del giudizio di legittimità; se sussiste tale improcedibilità la sentenza va annullata senza rinvio.
- È importante che la difesa faccia risultare in udienza l'istanza ex art. 131-bis e ne chieda espressamente la decisione in motivazione, in modo da prevenire omissioni che potrebbero rendere il provvedimento viziato.
- La scelta dell'azione da intraprendere in caso di omissione motivazionale deve tener conto anche dell'eventuale rischio di improcedibilità per decorso dei termini intervenuto successivamente: talvolta l'annullamento senza rinvio è la conseguenza inevitabile.
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