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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44213/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Luigi Pizzolo avverso la sentenza del 08/04/2021 del Giudice di Pace di Foggia, con la quale era stato dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Anna Pizzolo per difetto di querela in relazione al reato di diffamazione. Il Sostituto Procuratore generale ha trasmesso le proprie conclusioni chiedendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia previa riqualificazione del ricorso come appello; è presente un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del Pizzolo

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176

    norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; ha consentito l'acquisizione delle conclusioni ai fini del procedimento

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    la sopravvenuta rinuncia al ricorso (anche se manifestata tramite atto del procuratore speciale) determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616, cod. proc. pen.

    alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se previsto, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; nel caso concreto è stata fissata in euro 500,00

Massime di principio

  • La sopravvenuta rinuncia del ricorrente rende inammissibile il ricorso: se il ricorrente o il suo difensore rinunciano formalmente, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità.
  • La rinuncia può essere manifestata tramite atto sottoscritto dal procuratore speciale e ha effetti immediati sul procedimento di impugnazione.
  • Quando il P.M. o il Procuratore generale chiede la riqualificazione del ricorso (ad es. come appello) e la trasmissione al giudice competente, tale richiesta può essere superata da una successiva e valida rinuncia del ricorrente.
  • In caso di reato procedibile a querela di parte (come la diffamazione), l'assenza o il difetto della querela porta alla dichiarazione di non doversi procedere; questa situazione è distinta dalle questioni di ammissibilità dell'impugnazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, secondo le previsioni del codice di procedura penale, può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

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