Cassazione Penale, Sentenza n. 12094/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione di un autocarro (fallimento: febbraio 2016), articolando tre motivi: 1) mancanza dell'elemento oggettivo del reato per presunta inesistenza della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento; 2) inesistenza di un danno concreto per la massa fallimentare e conseguente vizio motivazionale; 3) errata applicazione e determinazione delle pene accessorie fallimentari (chiedeva revoca o riduzione della loro durata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha invece accolto il terzo motivo. In particolare ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari (ex art. 216 L.F., ultimo comma) e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per il nuovo esame di tale punto, disponendo che la loro durata sia ridefinita concretamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p.. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: restano quindi confermate l'accertata responsabilità e le pene principali inflitte in primo grado. Inoltre la Corte ha rilevato che la parte civile (curatela) non ha diritto alla rifusione delle spese in assenza di nota spese.
Norme richiamate
Legge fallimentare (L.F.)
art. 16 comma 1 n. 3; art. 216; art. 220
La dichiarazione di fallimento è condizione obiettiva di punibilità per la bancarotta fraudolenta prefallimentare; le inosservanze previste dall'art. 220 L.F. sono sanzionate anche fuori dai casi previsti dall'art. 216 L.F.; le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 L.F. devono essere determinate concretamente dal giudice in base ai criteri dell'art. 133 c.p.
Codice penale
L'art. 133 c.p. delimita i criteri per la determinazione della durata delle pene accessorie quando la legge non fissa una misura determinata; non è corretto rapportare automaticamente la durata delle pene accessorie a quella della pena principale (art. 37 c.p.).
Codice di procedura penale
L'annullamento con rinvio circoscritto comporta autorità di cosa giudicata sulle restanti parti della sentenza non connesse al motivo annullato.
Decisione della Corte Costituzionale
La pronuncia della Corte Costituzionale è stata richiamata in relazione alla disciplina delle pene accessorie e alla necessità di verificarne la legittimità e la determinazione concreta.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta prefallimentare (distrazione di beni) richiede la dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità: l'esistenza dell'evento fallimento è elemento cruciale e non equipollente alla conoscenza da parte dell'imprenditore della dichiarazione.
- Si tratta di un reato di pericolo (non di danno): non è necessario provare un danno già verificatosi alla massa fallimentare, bensì che l'atto fosse idoneo a creare un concreto pericolo per il soddisfacimento dei creditori.
- Le pene accessorie fallimentari previste dalla legge devono essere determinate concretamente dal giudice applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; non possono essere imposte in modo automatico o semplicemente parametricamente alla pena principale.
- Se la Corte di cassazione annulla solo la determinazione della durata delle pene accessorie, l'autorità di cosa giudicata rimane ferma sugli altri profili: responsabilità sostanziale e pena principale restano efficaci.
- La parte civile che intende ottenere la rifusione delle spese processuali deve presentare la relativa nota spese: la mancata liquidazione/documentazione può comportare il diniego della rifusione.
Testo integrale
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