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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23738/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce dall’insinuazione al passivo di un credito vantato da una società consortile nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria di una società sua partecipante. Il credito derivava da un rapporto consortile con prestazioni continuative collegate all’esecuzione di opere pubbliche appaltate e da un meccanismo di ribaltamento di costi e ricavi tra consortile e socia. Il giudice delegato aveva ammesso il credito principale in chirografo, escludendo interessi, prededuzione e privilegio. In opposizione allo stato passivo il Tribunale aveva invece ammesso anche gli interessi e aveva collocato entrambi i crediti in prededuzione condizionata, ritenendo irrilevante che non fosse stata espressa una dichiarazione formale di subentro dei commissari straordinari e richiamando la disciplina dei contratti pendenti nell’amministrazione straordinaria. La procedura ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’opera era già ultimata e quindi il subentro non poteva operare; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver ritenuto provati fatti non contestati senza considerare che la controparte non avrebbe contestato l’ultimazione dell’opera; 3) violazione degli artt. 74 l.fall., 50 e 51 d.lgs. 270/1999, per aver riconosciuto la prededuzione condizionata in assenza di espresso subentro; 4) violazione dell’art. 4 d.lgs. 231/2002, per l’ammissione degli interessi moratori pur in assenza di accordo sul termine e di fatture; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. e dei decreti ministeriali sui parametri forensi, per avere liquidato spese superiori ai parametri in assenza di istruttoria.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non confrontati con la ratio decidendi del decreto impugnato: nel rapporto consortile pendente, la prosecuzione del rapporto dopo l’apertura della procedura non equivale di per sé a subentro, ma la prededuzione condizionata deriva dalla disciplina dei contratti pendenti e dalla facoltà del commissario di sciogliersi o subentrare; nel caso concreto la verifica decisiva era la mancanza di un’espressa dichiarazione di scioglimento, mentre il rapporto consortile poteva essere considerato contratto di durata ancora pendente alla data di apertura della procedura. La Corte ha inoltre escluso il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché il fatto allegato dalla ricorrente riguardava una questione difensiva e non un fatto storico omesso. Quanto agli interessi moratori, ha ritenuto infondato il motivo osservando che, nel regime applicabile del d.lgs. 231/2002, quando il termine di pagamento non è pattuito e non è certa la ricezione della fattura, gli interessi decorrono comunque automaticamente dopo 30 giorni dalla prestazione; pertanto la mancata emissione della fattura non impediva il riconoscimento degli interessi. È stato infondato anche il motivo sulle spese, perché il d.m. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione comprensivo della fase istruttoria, e il tribunale non aveva superato i limiti tabellari. La Corte ha quindi confermato l’ammissione dei crediti con prededuzione condizionata e la condanna della procedura alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una questione difensiva o argomentativa prospettata in giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Non vi è violazione quando il giudice di merito accerta in fatto l’assenza di una chiara e univoca determinazione della procedura, anche se una parte deduceva la mancata contestazione di altri elementi.

  • art. 74 l.fall.

    Richiamato per affermare che nei rapporti di durata possono essere prededucibili i crediti inerenti al rapporto sorto prima dell’apertura della procedura, secondo la disciplina dei rapporti pendenti.

  • art. 50 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270

    Nell’amministrazione straordinaria la prosecuzione dei contratti preesistenti serve alla conservazione aziendale e lascia al commissario uno spatium deliberandi per scioglimento o subentro.

  • art. 51 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270

    Il contraente può chiedere l’ammissione al passivo sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario; i diritti del contraente discendono dall’espressa dichiarazione di subentro.

  • art. 1-bis L. 166/2008

    La continuazione o la richiesta di esecuzione del contratto non comportano di per sé subentro né attribuzione dei diritti del subentro prima di un’espressa dichiarazione del commissario.

  • art. 2615-ter c.c.

    Richiamato solo per descrivere la costituzione della società consortile e la funzione del rapporto consortile, senza autonoma ratio decisoria.

  • art. 4 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Se il termine di pagamento non è concordato, la fattura o richiesta equivalente rileva per il dies a quo; se non è certa la ricezione di tali atti, gli interessi decorrono automaticamente dopo 30 giorni dalla prestazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la liquidazione resta nel potere discrezionale del giudice entro i limiti tabellari.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Non prevede un compenso autonomo per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione che la comprende.

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    Richiamato insieme al d.m. 55/2014 quale parametro per la liquidazione delle spese, senza superamento dei limiti tabellari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, la prosecuzione di un contratto pendente non equivale di per sé a subentro della procedura: per attribuire alla controparte i diritti propri del subentro occorre un’espressa dichiarazione del commissario straordinario.
  • In assenza di espresso subentro, i crediti sorti in un rapporto di durata o di esecuzione continuata possono essere insinuati con riserva e la loro collocazione prededucibile condizionata dipende dall’esito della scelta del commissario di sciogliersi o subentrare.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per censurare l’omessa considerazione di una tesi difensiva o di una questione giuridica: occorre un vero fatto storico non esaminato.
  • In materia di interessi moratori nelle transazioni commerciali, se il termine di pagamento non è pattuito e la ricezione della fattura non è certa, la decorrenza automatica degli interessi opera comunque dopo 30 giorni dalla prestazione o dalla consegna, senza che la mancata emissione della fattura ne impedisca il riconoscimento.
  • Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il sistema tabellare forense consente una liquidazione entro i parametri previsti e la fase istruttoria è ricompresa nel compenso unitario della fase di trattazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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