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Legge

L.R. FVG 10/2013

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 10/2013 riduce e rende più trasparente il trattamento economico di consiglieri e assessori, disciplina contributi, personale, rendiconti e pubblicità dei gruppi consiliari, modifica norme su situazione patrimoniale e vitalizi, con decorrenze differite soprattutto dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore e alcune regole limitate alla XI legislatura e agli esercizi 2013 e seguenti.

Riduzione della spesa, trasparenza e disciplina dei consiglieri, assessori e gruppi consiliari del Friuli Venezia Giulia

Riduzione della spesa e trasparenza per organi politici regionali

La legge interviene sull’ordinamento del Friuli Venezia Giulia per contenere i costi e rafforzare gli obblighi di pubblicità e controllo relativi a consiglieri regionali, assessori e gruppi consiliari. La disciplina incide sia sul trattamento economico sia sul funzionamento dei gruppi, con norme transitorie e decorrenze differenziate.

Trattamento economico dei consiglieri regionali

L’indennità di presenza mensile lorda dei consiglieri è fissata in 6.300 euro. In caso di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti è prevista una trattenuta pari a un ventunesimo dell’indennità mensile; i casi di assenza giustificata sono stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. La corresponsione decorre, per i consiglieri, dall’inizio delle funzioni e, per il Presidente del Consiglio, dalla data dell’elezione.

Indennità aggiuntive e rimborso per l’esercizio del mandato

L’indennità aggiuntiva di funzione spetta:

  • ai Vice Presidenti del Consiglio nella misura del 40% dell’indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale;
  • ai Segretari dell’Ufficio di Presidenza nella misura del 30%;
  • ai Presidenti di Commissione permanente o speciale, di organi collegiali analoghi e ai Presidenti dei gruppi consiliari in misura pari a quella dei Vice Presidenti.

Il rimborso forfetario per l’esercizio del mandato è rimodulato e fissato dall’Ufficio di Presidenza entro il limite massimo di 3.600 euro mensili. La determinazione deve tenere conto dell’attività svolta sul territorio regionale, delle dimensioni e popolazione della circoscrizione e della distanza dalla sede del Consiglio. Per Presidente del Consiglio e consiglieri nominati assessori si applicano regole specifiche richiamate dalla normativa regionale. È prevista una riduzione del rimborso se il consigliere dispone di autovettura di servizio o di rappresentanza; per le assenze dalle sedute con presenza obbligatoria si applica una trattenuta nella misura stabilita dall’Ufficio di Presidenza.

Disciplina dei gruppi consiliari: natura, personale e limiti di spesa

I gruppi consiliari sono qualificati come articolazioni organizzative del Consiglio per l’attività istituzionale e, per le attività diverse, come formazioni associative in regime privatistico.

Sul personale assegnato ai gruppi la legge prevede:

  • possibilità di commutare non più di una unità di personale in due rapporti part-time, entro i limiti di spesa e di dotazione;
  • esclusione delle norme sul lavoro straordinario per il personale part-time;
  • individuazione diretta del personale finanziato con quota gestita dal Presidente del gruppo, con contratti di diritto privato;
  • assegnazione, comando e assunzione subordinati alla verifica della disponibilità finanziaria.

La spesa complessiva annuale per il personale dei gruppi non può superare un tetto calcolato sul costo di una unità di categoria D, posizione economica 6, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali. Ogni gruppo ha un budget annuale composto da quota fissa e quota variabile; per il gruppo misto il valore della quota fissa varia in base al numero dei componenti. Le variazioni nella composizione dei gruppi comportano l’adeguamento del budget dal primo giorno del mese successivo. Nell’anno di cambio legislatura i valori sono rapportati alla durata della legislatura.

È inoltre prevista, su richiesta, la gestione diretta da parte del Presidente del gruppo di una quota del budget fino a un valore pari a una unità D6, destinabile solo a spese di personale, con corrispondente riduzione del budget per assunzioni a carico dell’Amministrazione regionale. I residui sono riportati all’esercizio successivo; quelli di fine legislatura devono essere restituiti entro il termine fissato dall’Ufficio di Presidenza.

Rendicontazione, controlli e pubblicità dei gruppi consiliari

Ogni gruppo deve approvare un rendiconto annuale secondo il modello definito dall’Ufficio di Presidenza, indicando risorse ricevute, impieghi e misure di tracciabilità dei pagamenti. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo con attestazione di veridicità e correttezza, va presentato entro il 31 gennaio dell’anno successivo e corredato della documentazione contabile. Il Presidente del Consiglio lo trasmette alla Regione per l’inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

I rendiconti sono allegati al conto consuntivo del Consiglio e pubblicati sul sito istituzionale insieme agli atti della Corte dei conti. La Regione istituisce inoltre un sistema informativo con tutti i dati sui finanziamenti ai gruppi, resi disponibili anche alla Corte dei conti, al MEF e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

Contributi ai gruppi consiliari e limiti di utilizzo

I gruppi ricevono contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale, destinati esclusivamente agli scopi istituzionali dell’attività consiliare. L’importo complessivo annuo è pari a 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, aumentato di 0,05 euro per abitante residente nella Regione, sulla base dei dati ISTAT dell’ultimo censimento.

La ripartizione avviene:

  • per il 20% tra i gruppi con dichiarazioni di prima appartenenza di consiglieri del genere sottorappresentato;
  • per l’80% tra tutti i gruppi in proporzione ai componenti.

I contributi non possono essere usati per finanziare partiti o movimenti, per incarichi o contributi a parlamentari nazionali o europei, consiglieri di altre regioni e candidati in periodo elettorale, per comunicazione istituzionale nei periodi di divieto, per spese personali del consigliere, per investimenti finanziari o per automezzi. I saldi attivi annuali sono riportati all’esercizio successivo; quelli di fine legislatura o di scioglimento del gruppo sono versati al bilancio del Consiglio. L’attuazione è demandata a regolamento dell’Ufficio di Presidenza.

Rendiconto, controlli e correttivi sulla spesa del personale

La spesa del personale dei gruppi è monitorata costantemente dall’Amministrazione regionale. Se il monitoraggio fa prevedere il superamento del budget del gruppo, i Presidenti devono adottare interventi correttivi, compreso il ricorso a facoltà di riequilibrio previste dalla legge. Se è a rischio il superamento del limite complessivo regionale, l’Amministrazione, sentito l’Ufficio di Presidenza, può adottare i provvedimenti necessari, inclusa la risoluzione di contratti a tempo determinato.

Pubblicità della situazione patrimoniale e sanzioni

I consiglieri regionali devono depositare entro 60 giorni dalla proclamazione una dichiarazione sulla situazione patrimoniale e copia dell’ultima dichiarazione dei redditi. Gli obblighi si estendono, se vi consentono, al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado.

Ogni anno, entro un mese dalla scadenza per la dichiarazione dei redditi, va depositata un’attestazione sulle variazioni patrimoniali e la copia della dichiarazione. Entro tre mesi dalla cessazione dall’ufficio va depositata una dichiarazione sulle variazioni intervenute dopo l’ultima attestazione e, entro un mese, la dichiarazione dei redditi; tale ultimo obbligo non si applica in caso di rielezione per rinnovo del Consiglio.

Le dichiarazioni e i dati riepilogativi fiscali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito del Consiglio regionale. In caso di mancato o parziale adempimento, il Presidente del Consiglio diffida l’interessato e, decorso inutilmente il termine di 15 giorni, l’Ufficio di Presidenza applica una sanzione pecuniaria dal 10% al 30% dell’indennità di presenza mensile lorda.

Vitalizi e loro esclusione in caso di condanna

La legge interviene sulla disciplina dei vitalizi già esistenti e introduce un’esclusione dell’erogazione in caso di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione con interdizione dai pubblici uffici. L’esclusione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e dura per il periodo dell’interdizione. Il titolare deve comunicarlo entro 5 giorni; l’Amministrazione può verificare d’ufficio e recuperare le somme indebitamente percepite. La regola si applica anche alle quote di assegno vitalizio.

Restituzione di contributi e regime transitorio sui vitalizi

Per i consiglieri e assessori in carica o cessati alla data di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi il regime previgente dei vitalizi per i diritti già maturati in base ai contributi versati nella X legislatura e precedenti. Sono inoltre previsti termini per la definizione delle domande di restituzione dei contributi e, per i contributi obbligatori versati nella XI legislatura, il diritto alla restituzione di quanto versato senza rivalutazione né interessi.

Abrogazioni e norme finali

Sono abrogate varie disposizioni previgenti in materia di indennità, gruppi consiliari, personale, vitalizi e trattamento economico, nonché il trattamento economico aggiuntivo della consigliera di parità. La legge stabilisce decorrenze differite per diverse materie e prevede norme transitorie specifiche per i contributi dei gruppi, per il personale, per la trasparenza patrimoniale e per le restituzioni connesse all’abolizione del vitalizio.

Compensi degli amministratori delle società regionali

Il compenso degli amministratori delle società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, deve essere contenuto entro il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione; la regola non si applica alle società in house con controllo analogo congiunto, fermo il limite del testo unico sulle società partecipate. La disposizione è stata successivamente aggiornata da norme regionali successive, ma resta il principio del tetto retributivo.

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