L.R. FVG 7/2013
Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2013, n. 7 aggiorna la disciplina su deroghe faunistiche e recupero della fauna selvatica ferita, modificando le leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012. Riguarda il territorio regionale e produce effetti dal 8 agosto 2013. Abroga inoltre alcune disposizioni previgenti non più coerenti.
Modifiche alla disciplina regionale friulana in materia faunistico-venatoria e recupero fauna ferita
Modifiche alla gestione faunistico-venatoria in Friuli Venezia Giulia
La legge regionale disciplina una serie di interventi correttivi sulla normativa venatoria e faunistica vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è adeguare le procedure sulle deroghe e introdurre una disciplina specifica per il recupero della fauna selvatica ferita.
Ambito delle modifiche e finalità
Il provvedimento interviene su tre leggi regionali:
- legge regionale 14 giugno 2007, n. 14;
- legge regionale 6 marzo 2008, n. 6;
- legge regionale 9 agosto 2012, n. 15.
Le modifiche sono adottate in conformità alla direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla legge statale n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio.
Disciplina delle deroghe faunistiche
La legge riorganizza la competenza amministrativa in materia di deroghe:
- la verifica delle condizioni generali per l’esercizio delle deroghe e il rilascio dei relativi provvedimenti spettano alla struttura regionale competente in materia faunistica;
- tali provvedimenti sono adottati previo parere dell’ISPRA;
- le deroghe non possono essere adottate per specie o popolazioni per le quali l’ISPRA abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.
Viene inoltre eliminato il previgente articolo 6-bis della legge regionale 14/2007 e sono soppressi i riferimenti ad esso presenti nell’articolo 7.
Riassetto delle competenze regionali
La legge sostituisce, in più disposizioni della legge regionale 14/2007, la precedente attribuzione alla Giunta regionale o all’Amministrazione regionale con la competenza della struttura regionale competente in materia faunistica. Il riassetto interessa in particolare la disciplina contenuta negli articoli 6 e 9 della legge del 2007.
Recupero della fauna selvatica ferita
Nella legge regionale 6/2008 viene inserito un nuovo capo dedicato alla fauna selvatica ferita. La Provincia è chiamata a disciplinare il recupero della fauna ferita durante l’attività venatoria, a seguito di sinistro stradale o per altre cause.
Il recupero può essere svolto da conduttori di cani da traccia abilitati, denominati recuperatori abilitati, che abbiano:
- frequentato corsi organizzati dalle Province secondo gli indirizzi ISPRA;
- superato i relativi esami di abilitazione.
I cani da traccia sono abilitati sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalle Province o dall’ENCI.
Validità delle abilitazioni e iscrizione negli elenchi
Le abilitazioni al recupero della fauna ferita hanno validità sull’intero territorio regionale. I soggetti abilitati sono iscritti, su domanda, in un elenco tenuto dalla Provincia e pubblicato sul relativo sito informatico.
Svolgimento delle operazioni di recupero
Nel corso dell’attività di recupero:
- il recuperatore abilitato può utilizzare le armi previste dall’articolo 13 della legge n. 157/1992;
- il cacciatore che ha ferito l’animale deve richiederne il recupero;
- le spoglie dell’animale recuperato restano di proprietà del cacciatore che lo ha ferito durante l’attività venatoria.
Le operazioni di recupero devono essere preventivamente comunicate, per il tramite dei direttori delle riserve di caccia, alle strutture provinciali competenti in materia di vigilanza venatoria. Tali strutture possono impartire disposizioni, partecipare alle operazioni o svolgerle direttamente quando lo richiedano le circostanze di tempo e di luogo o esigenze di pubblica sicurezza.
Rendicontazione provinciale
Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Provincia deve trasmettere alla Regione il riepilogo degli esiti degli interventi di recupero effettuati nell’anno precedente.
Regime transitorio
Restano salve le abilitazioni al recupero della fauna ferita già conseguite presso le Province prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 7/2013, sia per i conduttori sia per i cani da traccia.
Abrogazioni
Sono abrogate varie disposizioni previgenti non più compatibili con il nuovo assetto normativo, in particolare:
- gli articoli 8-ter e 26-bis della legge regionale 6/2008;
- alcune parti della legge regionale 15/2012, e precisamente le lettere a) e f) del comma 1 dell’articolo 15, l’articolo 16, le lettere a) e d) del comma 1 dell’articolo 18 e l’allegato A.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 8 agosto 2013.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 ago 2013L.R. FVG 8/2013
- Legge · 9 ago 2013L.R. FVG 10/2013
- Legge · 9 ago 2013L.R. FVG 9/2013
- Legge · 26 lug 2013L.R. FVG 6/2013
- Legge · 4 ott 2013L.R. FVG 11/2013
- Legge · 11 ott 2013L.R. FVG 14/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →