Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 9/2013

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 9 agosto 2013, n. 9 introduce misure urgenti per sostenere e rilanciare i settori produttivi e l’occupazione, soprattutto tramite modifiche alla disciplina regionale dei fondi per il credito e lo smobilizzo dei crediti PA, un finanziamento di 5 milioni alla relativa sezione e rilevanti operazioni finanziarie su fondi regionali. Molti effetti economici sono riferiti al solo esercizio 2013; alcuni articoli sono poi abrogati.

Interventi urgenti per sostegno produttivo, liquidità e occupazione

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi e dell’occupazione

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9 del 2013 interviene in un contesto di grave crisi economica e carenza di liquidità delle imprese. Il provvedimento modifica la disciplina regionale sul credito alle imprese, rafforza i fondi regionali di sostegno finanziario e detta puntuali disposizioni di bilancio, con effetti in larga parte concentrati sull’esercizio 2013 e su interventi comunque ormai esauriti.

Finalità e ambito di intervento

La legge è adottata per fronteggiare la crisi economica e sociale, sostenere la liquidità delle imprese, rilanciare i settori produttivi del territorio regionale e tutelare l’occupazione. La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Modifiche alla disciplina regionale sull’accesso al credito delle imprese

Il provvedimento interviene sulla legge regionale 2/2012, ampliando il perimetro operativo del Fondo per lo sviluppo con una specifica Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione. In particolare, la nuova sezione viene richiamata tra gli strumenti del sistema di garanzie e del Fondo per lo sviluppo, così da consentire il sostegno alle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

La legge modifica anche le disposizioni che regolano l’operatività del Fondo per lo sviluppo, sostituendo riferimenti generali al Fondo con riferimenti espressi alla nuova Sezione smobilizzo crediti PA, e aggiornando le norme sui flussi, sui trasferimenti e sulla gestione delle risorse.

Misure di rafforzamento dei fondi regionali e rinuncia ai rientri

Una parte centrale della legge riguarda il Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale. Tale Fondo è autorizzato a rinunciare, fino a un importo massimo complessivo di 152.400.000 euro, al credito relativo alla restituzione del capitale anticipato ai Fondi destinatari delle anticipazioni previste dalla normativa regionale e alle Sezioni anticrisi istituite nel 2013.

La Giunta regionale, con propria deliberazione proposta dall’Assessore competente in materia finanziaria e d’intesa con l’Assessore alle attività produttive, deve:

  • ripartire le risorse tra i Fondi destinatari delle anticipazioni;
  • individuare puntualmente i crediti oggetto di rinuncia;
  • disporre l’eventuale trasferimento delle somme, se ritenuto opportuno in base all’impiego dei fondi, dal Fondo originariamente destinatario al Fondo per lo sviluppo.

Le risorse assegnate a seguito della deliberazione diventano dotazione ordinaria dei fondi interessati. In conseguenza della rinuncia, e nei limiti delle risorse indicate, l’Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare i rientri al bilancio regionale previsti dalla disciplina del Fondo per la stabilizzazione.

Finanziamento della Sezione smobilizzo crediti PA

La legge autorizza un finanziamento di 5 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo – Sezione smobilizzo crediti PA, da restituire entro il 30 giugno 2023 e senza interessi. Le somme sono destinate alle finalità proprie della sezione e ne costituiscono dotazione ordinaria.

È inoltre previsto che il competente servizio della Direzione regionale attività produttive, al momento del pagamento, accerti contestualmente il credito restitutorio della Regione, iscrivendolo alla competenza finanziaria dell’esercizio di scadenza. Al trasferimento non si applica una specifica norma regionale del 2003 richiamata dalla legge.

Disposizioni finanziarie e coperture di bilancio

La legge contiene un ampio quadro di coperture e stanziamenti per il solo anno 2013. Tra i principali:

  • istituzione di un fondo da 80 milioni di euro per neutralizzare gli effetti di bilancio derivanti dalla rinuncia ai rientri prevista dalla legge;
  • autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro per il finanziamento della Sezione smobilizzo crediti PA;
  • ulteriori stanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno per finalità collegate ad altre norme regionali richiamate;
  • accantonamento di 75 milioni di euro per futuri interventi legislativi sullo sviluppo e rilancio dei settori produttivi e dell’occupazione;
  • stanziamento di 10 milioni di euro per futuri interventi sulle crisi industriali complesse.

Tali disposizioni hanno natura eminentemente contabile e si riferiscono a specifici capitoli e unità di bilancio del triennio 2013-2015 e dell’esercizio 2013.

Clausola valutativa

Il Consiglio regionale è chiamato a controllare l’attuazione della legge e a verificare i risultati degli interventi finanziati. A tal fine acquisisce dalla Giunta le informazioni necessarie sullo stato degli adempimenti, sull’andamento degli impieghi finanziari, sul tiraggio e sull’impatto delle misure a favore delle imprese e dell’occupazione.

Su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, la Giunta presenta specifiche informative, che vengono esaminate dal Comitato e riferite alle Commissioni consiliari competenti.

Abrogazioni e assetto vigente

Nel testo consolidato risultano abrogati l’articolo 4 e l’articolo 10. Il contenuto sostanziale della legge resta però in gran parte costituito da interventi finanziari e modifiche normative riferiti a specifiche strutture regionali e a esercizi già conclusi.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi il 14 agosto 2013.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.