L.R. FVG 14/2013
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Friuli Venezia Giulia 5/2007 per adeguare la pianificazione paesaggistica al PPR, disciplinare procedimento, partecipazione, pubblicazione ed efficacia del piano, nonché il riconoscimento del valore paesaggistico dei PCS dei parchi naturali regionali e la delega di funzioni autorizzatorie. In vigore dal 17 ottobre 2013.
Modifiche alla disciplina regionale sulla pianificazione paesaggistica
Modifiche alla pianificazione paesaggistica regionale
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 2013 interviene sulla l.r. 5/2007 per aggiornare la disciplina della pianificazione paesaggistica, sostituendo il riferimento al PTR con il Piano paesaggistico regionale (PPR) e introducendo regole specifiche per l’elaborazione, l’adozione, l’approvazione e l’efficacia del PPR, oltre che per i piani dei parchi naturali regionali.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda l’intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Il PPR è lo strumento centrale per la pianificazione paesaggistica, elaborato in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con possibilità di concentrare l’azione su specifici ambiti territoriali considerati prioritari e su singole categorie di beni paesaggistici, in accordo con gli organi statali competenti.
Procedimento di formazione del PPR
La Regione deve elaborare, adottare e approvare il PPR secondo i contenuti e le modalità previsti dal d.lgs. 42/2004. Per costruire il quadro conoscitivo dei valori identitari del territorio, la Regione attiva una piattaforma informatica nella quale le amministrazioni pubbliche possono far confluire dati, documenti e contributi; le condizioni e le modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale.
Su richiesta motivata degli enti locali, la Regione può stipulare accordi per svolgere attività finalizzate all’elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali. Lo schema di accordo e il soggetto autorizzato a firmarlo sono approvati dalla Giunta regionale.
Partecipazione e concertazione
La Regione deve attivare strumenti di concertazione e partecipazione, con possibilità di utilizzare i protocolli di Agenda 21. A tali strumenti partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi.
Adozione, osservazioni e approvazione del PPR
La Giunta regionale adotta il PPR acquisendo e valutando i pareri del Consiglio delle autonomie locali e delle competenti Commissioni consiliari; tali pareri non sono richiesti se il piano è limitato ai beni paesaggistici indicati dall’art. 143, comma 1, lett. b), del d.lgs. 42/2004.
Dopo la stipula dell’accordo con gli organi statali previsto dal Codice, l’avviso di adozione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano adottato deve essere consultabile sul sito istituzionale regionale e depositato presso la struttura regionale competente.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso di adozione, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte. La Giunta regionale si pronuncia sulle osservazioni entro i 60 giorni successivi alla scadenza di tale termine, nel rispetto dell’accordo con lo Stato. Il PPR è poi approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e l’avviso di approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
Efficacia e pubblicazione del PPR
Il PPR approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Salvo quanto previsto dall’art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004, il piano diviene efficace il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Intese e accordi di cooperazione sul paesaggio
La Regione è autorizzata a stipulare con gli organi statali competenti intese o accordi di cooperazione per la conservazione e valorizzazione del paesaggio, in attuazione dell’art. 133 del d.lgs. 42/2004. Anche in questo caso, schema di accordo e soggetto firmatario sono individuati dalla Giunta regionale.
Piani di conservazione e sviluppo dei parchi naturali regionali
Viene introdotta una procedura specifica per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali. Per ottenere tale riconoscimento, la Regione deve stipulare con gli organi statali l’accordo previsto dall’art. 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004 prima dell’approvazione del PCS ai sensi della l.r. 42/1996.
Il PCS dei parchi naturali regionali con valore di piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. L’accordo può riguardare anche i PCS già approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2013.
Delega della funzione autorizzatoria paesaggistica nei parchi
Nelle aree destinate a parco naturale regionale che disponga di un PCS con valore di piano paesaggistico, la Regione può delegare agli enti parco l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004. La delega è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica della struttura regionale competente circa la presenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e organizzativa richiesti dalla legge statale.
Abrogazioni e decorrenza
Sono abrogate alcune disposizioni della l.r. 5/2007, in particolare i commi 2 degli articoli 6, 9 e 60. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e, in quanto intervenuta su una disciplina procedurale ancora attuale, non risulta obsoleta.
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