L.R. FVG 8/2013
Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna l’organizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia: ridefinisce i poteri del Presidente e degli Assessori, disciplina le direzioni centrali e gli incarichi dirigenziali, abroga una norma della legge 13/2003 e fissa limiti economici per il direttore generale. In vigore dall’8 agosto 2013; contiene anche norme transitorie per i vicedirettori centrali già nominati.
Modifiche all’ordinamento e all’organizzazione dell’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia
Modifiche all’ordinamento e all’organizzazione dell’Amministrazione regionale
La legge interviene sull’assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, modificando la legge regionale 7/1988 e la legge regionale 18/1996, oltre a sopprimere una disposizione della legge regionale 13/2003. La disciplina risultante ridefinisce i rapporti tra Presidente della Regione, Assessori, Direzioni centrali e incarichi dirigenziali, con una specifica previsione finanziaria per il trattamento del direttore generale.
Riparto delle funzioni tra Presidente della Regione e Assessori
Il Presidente della Regione attribuisce agli Assessori gli incarichi con la preposizione alle Direzioni centrali e ne determina contestualmente la denominazione in relazione alle materie assegnate. La preposizione è unitaria per ciascuna Direzione centrale, salvo la facoltà del Presidente di riservare a sé la trattazione degli affari di competenza di uno o più Servizi.
L’“Assessorato” è definito come il complesso degli uffici ai quali è preposto l’Assessore. In caso di assenza o impedimento, anche funzionale, di un Assessore, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato.
Se un Assessore cessa per qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente, fermo quanto previsto da altre disposizioni richiamate dalla legge, può:
- riservare a sé le funzioni già assegnate all’Assessore cessato;
- attribuirle ad altro componente della Giunta;
- nominare il nuovo Assessore.
Il Presidente della Regione svolge inoltre le attribuzioni previste dallo Statuto speciale e dalla legge regionale 17/2007. Per l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa presiede al funzionamento delle Direzioni centrali, degli Uffici e dei Servizi della Presidenza e cura gli affari delle strutture presidenziali; cura anche gli affari delle Direzioni centrali cui non sono preposti Assessori.
Deleghe e poteri degli Assessori
Il Presidente può delegare agli Assessori la trattazione degli affari di competenza delle strutture della Presidenza. La delega è unitaria per ciascuna struttura della Presidenza.
Gli Assessori presiedono al funzionamento delle Direzioni centrali cui sono preposti e curano la trattazione degli affari attribuiti a tali strutture. In particolare, secondo le rispettive competenze, propongono d’intesa con il Presidente i provvedimenti da iscrivere all’ordine del giorno della Giunta regionale e curano l’esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta.
Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente o, per sua delega, dagli Assessori. Nel decreto di delega devono essere indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori.
Incarichi dirigenziali regionali
La legge sostituisce la disciplina degli incarichi nell’ambito della qualifica dirigenziale, prevedendo i seguenti incarichi:
- direttore generale;
- direttore centrale;
- vicedirettore centrale;
- direttore di Servizio;
- direttore di staff.
Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e impulso nella gestione dell’Amministrazione regionale. Deve assicurare l’attuazione degli indirizzi e obiettivi stabiliti dal Presidente e dalla Giunta e garantire coordinamento e continuità dell’attività delle Direzioni centrali; svolge inoltre le funzioni previste dal regolamento di organizzazione.
L’incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata, oppure l’affidamento di incarichi per lo svolgimento di particolari funzioni. L’incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata.
Il vicedirettore centrale è preposto a un’area, intesa come unità organizzativa di livello direzionale, orientata al coordinamento di attività omogenee in ampi ambiti di competenza, istituita nelle Direzioni centrali o nelle strutture equiparate aventi particolare complessità organizzativa e funzionale. Il regolamento di organizzazione può attribuire al vicedirettore centrale ulteriori funzioni oltre a quelle connesse alla preposizione all’area.
Durata degli incarichi e modifiche ai rinnovi
La legge interviene anche sulla disciplina della durata di alcuni incarichi, prevedendo che il riferimento al rinnovo sia sostituito dalla previsione di incarico non rinnovabile. Inoltre estende talune regole previste per specifiche lettere del comma 4 dell’articolo modificato, mentre abroga alcune disposizioni del medesimo articolo.
È anche stabilita una norma transitoria: gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti alla data di entrata in vigore della legge restano confermati fino alla loro naturale scadenza, salvo i casi di revoca anticipata e di risoluzione di diritto previsti dal regolamento di organizzazione.
Abrogazione di una norma della legge regionale 13/2003
La legge abroga l’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13, eliminando quindi quella specifica disposizione dall’ordinamento regionale.
Disposizioni finanziarie
Per l’incarico di direttore generale il trattamento economico può essere determinato fino a un massimo di 180.000 euro annui lordi.
La legge prevede inoltre una spesa massima complessiva di 594.962,55 euro, ripartita negli anni 2013, 2014 e 2015, per coprire gli oneri connessi alla nuova disciplina. In relazione a tale previsione è anche disposto uno stanziamento complessivo di 168.418,95 euro, anch’esso ripartito tra 2013 e 2014-2015, con corrispondenti movimenti sulle unità di bilancio e sui capitoli indicati nel testo.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La sua applicabilità concreta riguarda il territorio del Friuli Venezia Giulia e, per le parti finanziarie, il triennio 2013-2015.
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