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Legge

L.R. FVG 11/2013

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

Normativa regionaleL.R. FVG 11/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel Friuli Venezia Giulia, la valorizzazione dei luoghi, beni e testimonianze della Prima guerra mondiale, i contributi per progetti, percorsi, eventi, collezioni e accordi con enti pubblici e privati, nonché le commemorazioni del centenario del conflitto. Contiene inoltre norme urgenti in materia culturale e varie disposizioni finanziarie e transitorie, con oneri riferiti soprattutto al triennio 2013-2015.

Valorizzazione del patrimonio della Prima guerra mondiale e misure urgenti in materia di cultura

Valorizzazione del patrimonio della Prima guerra mondiale e misure urgenti in materia di cultura

La legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale legato alla Prima guerra mondiale, affiancando a tali finalità una disciplina per le commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto e alcune norme urgenti in materia di cultura.

Finalità e perimetro della disciplina

La Regione persegue una finalità di cultura della pace e della convivenza tra i popoli, attraverso iniziative di studio, educazione, turismo culturale, messa in rete dei soggetti pubblici e privati e coordinamento delle attività di raccolta e collezionismo. L’intervento regionale si svolge nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

Patrimonio materiale e immateriale considerato

La disciplina individua un ampio novero di beni e testimonianze connessi al conflitto.

Il patrimonio materiale comprende, tra l’altro:

  • musei tematici o di interesse locale;
  • forti, fortificazioni, casermaggi, baracche e altri manufatti militari, anche sanitari;
  • trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade e sentieri militari, grotte, caverne e punti di osservazione;
  • cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli;
  • reperti mobili e cimeli;
  • beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori;
  • altri edifici storici e luoghi della memoria, anche nelle retrovie, direttamente connessi alle operazioni belliche o agli eventi della guerra.

Il patrimonio immateriale comprende le produzioni letterarie e artistiche legate alla memoria del conflitto e gli studi e le ricerche che ne approfondiscono gli aspetti culturali, storici, economici ed etici.

Comitato consultivo per la valorizzazione

È istituito un Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. Il Comitato dura in carica tre anni ed è convocato almeno una volta l’anno dall’Assessore regionale competente in materia di cultura.

Ne fanno parte rappresentanti della Giunta e di vari soggetti istituzionali e scientifici, tra cui Ministero competente, università, autonomie locali, ufficio scolastico regionale, Onorcaduti ed ERPAC. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese.

Il Comitato:

  • formula proposte alla Giunta regionale;
  • esprime parere sul programma pluriennale degli interventi;
  • verifica l’attuazione del programma e approva una relazione annuale da trasmettere alla Giunta e alle Commissioni consiliari competenti.

Contributi per interventi sul patrimonio della Prima guerra mondiale

L’Amministrazione regionale concede contributi per una pluralità di progetti, tra cui:

  • percorsi tematici sui luoghi della guerra, con restauro o realizzazione di sentieri, accessi, segnaletica e opere di conservazione;
  • ricerca, catalogazione e divulgazione scientifica su beni immobili;
  • censimento, inventariazione, acquisizione, tutela, restauro e valorizzazione di beni mobili;
  • studi e ricerche storiche sulla guerra, le popolazioni e i militari coinvolti tra il 1914 e il 1920, con possibili iniziative editoriali, seminari e convegni;
  • eventi e manifestazioni pubbliche anche transnazionali, di tipo espositivo, musicale, teatrale o divulgativo;
  • gestione e valorizzazione di percorsi, strutture, parchi tematici, musei, mostre permanenti e collezioni, anche con prodotti multimediali e percorsi virtuali;
  • progetti educativi e didattici per scuole;
  • materiali divulgativi sulla fruibilità e localizzazione delle strutture;
  • promozione di eventi e siti tramite fiere, raduni e iniziative per il turismo della memoria.

I contributi sono di regola pari al 100% della spesa ammissibile, salvo diversa previsione dei bandi o del regolamento. Per le iniziative di divulgazione e promozione è prevista priorità alle reti di soggetti operanti sul territorio. Le domande possono essere gestite anche tramite bandi regionali.

Sono previsti limiti territoriali particolari:

  • gli eventi transnazionali possono svolgersi fuori regione per un periodo non superiore a metà della durata complessiva, con spese esterne entro il 50% del contributo;
  • i progetti educativi possono svolgersi fuori regione per un periodo non superiore a un terzo della durata, con spese esterne entro il 20% del contributo.

L’assegnazione dei contributi per alcune categorie di beni è subordinata alla fruizione pubblica degli stessi.

Commissioni valutative e modalità attuative

Per la valutazione delle domande l’Amministrazione regionale può avvalersi di commissioni composte dal direttore del servizio competente in materia di beni culturali, dal direttore di ERPAC e dal direttore di PromoTurismo FVG, o loro delegati, previa verifica dell’assenza di incompatibilità.

Il regolamento attuativo disciplina termini, modalità di presentazione delle domande, criteri di concessione e rendicontazione; la Giunta può inoltre agire tramite bandi.

Esperti specializzati sui siti della Grande guerra

La Regione riconosce le attività svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra per l’accompagnamento di singoli o gruppi nei percorsi di visita qualificati, nel territorio di confine tra Italia, Austria e Slovenia o comunque nel territorio regionale.

Gli esperti possono operare autonomamente solo sui siti della Grande guerra individuati dalla Giunta regionale; negli altri ambiti regionali possono operare solo affiancando le guide turistiche. Possono svolgere anche attività didattiche e divulgative verso studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni e in occasione di celebrazioni o manifestazioni. Requisiti e modalità di svolgimento sono rimessi a regolamento.

Convenzioni con privati detentori di collezioni

La Regione può stipulare convenzioni con privati che detengano collezioni di valore storico e le rendano consultabili al pubblico. La convenzione disciplina consultazione, contributi regionali per conservazione, custodia e assicurazione.

L’intervento regionale non può superare il 60% degli oneri ammissibili. Il regolamento stabilisce criteri, modalità di stipula e approva lo schema di convenzione.

Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche ed enti locali

L’Amministrazione regionale può stipulare accordi, anche pluriennali, con amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti della Prima guerra mondiale, nonché per manutenzione, restauro e valorizzazione di beni mobili destinati all’esposizione museale.

Può inoltre stipulare accordi con enti locali cui siano affidati siti o strutture di proprietà statale o di enti ecclesiastici, per manutenzione ordinaria, gestione, promozione e valorizzazione turistica, e per interventi di investimento, purché gli enti dispongano di un titolo giuridicamente valido di durata sufficiente rispetto ai vincoli previsti dalla normativa regionale sui beni culturali.

Le assegnazioni finanziarie per tali interventi sono disposte in esecuzione degli accordi e, per i profili espressamente previsti, anche in deroga alla disciplina regionale dei lavori pubblici.

Raccolta di reperti mobili e collezionismo privato

La raccolta e la ricerca di reperti e cimeli mobili affioranti o individuabili a vista sono consentite nei limiti della normativa vigente, ma vietate:

  • nelle aree archeologiche;
  • nei cimiteri di guerra.

Chi rinvenga o possieda reperti mobili o cimeli di notevole valore storico o documentario deve comunicarli al Comune entro 60 giorni dal ritrovamento. Il Comune trasmette poi la comunicazione all’ente regionale competente per la catalogazione.

Sono previste sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro per la violazione delle regole sulla raccolta.

I possessori di collezioni o raccolte di reperti e cimeli devono darne comunicazione al Sindaco; chi possiede beni mobili di valore storico o documentario può comunicarli ai fini della catalogazione. I soggetti che hanno effettuato le comunicazioni possono anche dichiarare la disponibilità delle collezioni per la consultazione pubblica, con inserimento nel sistema informativo regionale del patrimonio culturale. La Regione può inoltre organizzare corsi di catalogazione, gestione e conservazione, con priorità per i collezionisti che rendono consultabili le collezioni.

Commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale

La Regione promuove le commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale, a decorrere dal 2014, sostenendo iniziative ed eventi culturali commemorativi legati al territorio regionale.

La Giunta regionale approva un programma regionale delle commemorazioni, su proposta dell’Assessore competente e sentito il Comitato consultivo. Il programma individua le iniziative da sostenere, ripartisce le risorse in due quote e definisce gli ambiti prioritari di intervento per i progetti ulteriori rispetto a quelli già inclusi nel programma nazionale.

Regolamenti, cumulabilità e deroghe

Per gli interventi del titolo I e per le commemorazioni del centenario sono previsti regolamenti attuativi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. I contributi possono cumularsi con altre contribuzioni, comprese quelle regionali, per la medesima iniziativa.

È inoltre previsto che, limitatamente ai rapporti giuridici tra società, persone giuridiche, amministratori e soci, non si applichi il divieto generale di contribuzione previsto dalla disciplina regionale del procedimento amministrativo.

Struttura regionale attuatrice e supporto organizzativo

L’attuazione degli interventi è affidata a una struttura stabile della Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, con dotazione minima di tre unità. Per assicurare tempestività operativa, la Regione può utilizzare anche personale somministrato per 24 mesi, prorogabili per motivate esigenze.

Disposizioni finali, abrogazioni e modifiche ad altre leggi

La legge abroga la precedente disciplina regionale sul recupero e la valorizzazione del patrimonio e dei siti legati alla Prima guerra mondiale, oltre ad altre disposizioni collegate.

Introduce anche una modifica alla normativa regionale sulla circolazione dei veicoli in aree vincolate, consentendo i mezzi impiegati in iniziative di accompagnamento di persone con difficoltà di deambulazione per la conoscenza e valorizzazione dei siti della Prima guerra mondiale, se organizzate da enti pubblici, associazioni, guide turistiche o esperti specializzati.

Norme transitorie

Fino all’adozione del regolamento attuativo, termini, modalità, criteri di concessione e rendicontazione dei contributi dell’articolo 5 sono definiti direttamente dai bandi regionali.

Il precedente regolamento regionale continua ad applicarsi ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Nelle more della costituzione degli organismi consultivi previsti, l’Amministrazione regionale si avvale di una commissione di tre esperti; ai componenti spetta solo il rimborso spese. Per gli interventi di cui all’accordo regionale sugli accordi di collaborazione, è esclusa la necessità della consulenza di tale commissione.

Aspetti finanziari

La legge autorizza stanziamenti specifici per il funzionamento del Comitato consultivo, per i contributi ai diversi tipi di intervento, per le convenzioni con privati, per gli accordi di programma e per le commemorazioni del centenario. Gli oneri sono coperti mediante storni di bilancio indicati nella norma, con riferimento principalmente agli esercizi 2013-2015.

Attualità della disciplina

La legge contiene molte disposizioni legate a un programma temporale concentrato sul centenario della Prima guerra mondiale e su esercizi finanziari ormai conclusi; tuttavia la parte relativa alla valorizzazione del patrimonio, ai contributi, agli accordi, al collezionismo e alla disciplina degli esperti mantiene una funzione normativa generale nell’ordinamento regionale.

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