Cassazione Civile, Ordinanza n. 27974/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente impugnava davanti alla Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa di 20.000 euro per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis, T.U.L.P.S. La contestazione riguardava l'installazione, in un locale pubblico, di quattro slot-machines, in un contesto in cui l'esercente del locale svolgeva anche raccolta di scommesse sportive senza la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. La società sosteneva di avere verificato, al momento della consegna delle apparecchiature, che l'esercente fosse iscritto nell'elenco degli operatori di gioco e munito di autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., e deduceva di non poter conoscere che nel locale fosse svolta anche un'attività di raccolta scommesse senza la prescritta licenza. Nei primi tre motivi di ricorso denunciava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo che la Corte d'appello aveva deciso su una premessa fattuale eccentrica rispetto ai motivi di gravame, avendo dato per scontato che le slot-machines fossero esse stesse usate per raccogliere scommesse, mentre l'appello lamentava proprio l'insussistenza di tale utilizzabilità e quindi l'impossibilità di imputarle la conoscenza dell'attività illecita. Restavano assorbiti il quarto motivo sull'elemento psicologico della violazione amministrativa e il quinto sul contrasto con il diritto dell'Unione europea della disciplina della gara per la concessione delle scommesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione solo apparente perché non rispondeva al nucleo delle censure formulate in appello. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Trieste e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi richiamati. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. In motivazione la Corte ha dato continuità ai principi espressi in una precedente ordinanza della Sesta Sezione n. 24751/2019, richiamata come precedente conforme.
Norme richiamate
art. 110, comma 9, lett. f-bis, R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.)
Norma sanzionatoria applicata per l'installazione di apparecchi e congegni da gioco in luoghi aperti al pubblico privi delle prescritte autorizzazioni; nella vicenda costituiva il titolo della sanzione amministrativa impugnata.
art. 110, comma 6, lett. a, R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.)
Individua la tipologia di apparecchiature installate dalla società ricorrente, ossia slot-machines.
art. 88 R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.)
Licenza necessaria per l'esercizio della raccolta di scommesse; la Corte richiama che l'attività di raccolta scommesse non poteva essere svolta senza tale titolo autorizzatorio.
art. 86 R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.)
Autorizzazione richiamata dalla ricorrente per sostenere di aver verificato la regolarità dell'esercente al momento dell'installazione degli apparecchi.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ritiene che la motivazione impugnata fosse meramente apparente.
art. 360 c.p.c., n. 4
Censura di legittimità per nullità della sentenza o del procedimento, utilizzata dalla ricorrente per dedurre il vizio di motivazione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non affronta il nucleo effettivo delle censure formulate con l'impugnazione e si fonda su una premessa fattuale diversa o eccentrica rispetto al thema decidendum.
- In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione impone di verificare la coerenza logico-giuridica della risposta del giudice di merito rispetto ai motivi di gravame: se la decisione non confuta il punto decisivo dedotto dall'appellante, la sentenza va cassata per difetto di motivazione.
- Quando la controversia riguarda una sanzione amministrativa collegata all'installazione di apparecchi da gioco, la questione decisiva può attenere non solo all'oggettiva presenza degli apparecchi, ma anche alla concreta riconducibilità della condotta contestata alla violazione specifica e alla conoscibilità dei presupposti dell'illecito contestato.
- La cassazione con rinvio è il rimedio conseguente alla nullità della sentenza di merito per motivazione apparente, dovendo il giudice del rinvio riesaminare la controversia e pronunciarsi nuovamente sui motivi assorbiti e su quelli non esaminati correttamente.
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