Cassazione Civile, Ordinanza n. 25716/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo dominante)
La controversia
La controversia nasce dalla presenza di una servitù di passaggio costituita nel 1964 per consentire l'accesso a fondi privati alla strada comunale. La società titolare del fondo dominante ha agito per far dichiarare illegittima la costruzione, da parte della proprietaria del fondo servente, di un muretto in cemento sulla linea di confine che avrebbe impedito o limitato il passaggio, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La convenuta ha resistito sostenendo che la servitù si fosse estinta per non uso ultraventennale, che vi fosse stata rinuncia con atto notarile del 2004 e che, comunque, il fondo non fosse più intercluso perché servito da un altro accesso. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1054, 1055, 1074 e 2727 c.c. per avere la Corte d'appello escluso l'estinzione della servitù nonostante il venir meno dell'interclusione e l'esistenza di un diverso passaggio; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1226, 2056, 2697 c.c. e 132 c.p.c. per la liquidazione equitativa del danno in euro 3.000,00 senza adeguata motivazione, anche alla luce dell'esistenza di un'altra strada privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel qualificare la servitù come volontaria e nel considerarla non estinta per il solo fatto che il fondo dominante avesse acquisito un ulteriore accesso o fosse venuta meno l'interclusione. Ha precisato che le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, non si estinguono automaticamente per cessazione dell'utilità, ma soltanto per confusione, prescrizione o per nuove pattuizioni scritte che le modifichino o sopprimano; inoltre la rinuncia al diritto non può essere desunta da comportamenti concludenti, ma richiede atto scritto. Quanto al danno, ha ritenuto legittima la liquidazione equitativa operata dalla Corte territoriale sulla base della natura e durata dell'impedimento al passaggio. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente al risarcimento e, in cassazione, non sono state liquidate spese perché l'intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1054 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della servitù di passaggio; la Corte non lo ritiene dirimente rispetto all'estinzione della servitù volontaria.
art. 1055 c.c.
La Corte esclude che operi automaticamente per una servitù volontaria costituita contrattualmente; il venir meno dell'interclusione non comporta da solo l'estinzione del diritto.
art. 1074 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sul tema dell'estinzione della servitù; la decisione ribadisce che per le servitù volontarie l'estinzione segue regole diverse da quelle delle servitù coattive.
art. 2727 c.c.
Invocato in relazione al ragionamento presuntivo circa la rinuncia o l'estinzione; la Corte non accoglie la censura.
art. 1350 c.c.
La rinuncia alla servitù deve risultare da atto scritto e non può essere desunta da fatti concludenti.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno, ritenuta correttamente effettuata in considerazione della natura e durata dell'impedimento.
art. 2056 c.c.
Richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano, applicati dalla Corte territoriale in via equitativa.
art. 2697 c.c.
Richiamato sulla prova del danno e dei relativi presupposti; la censura è respinta.
art. 132 c.p.c.
Invocato per asserito difetto di motivazione nella liquidazione del danno; la Corte ritiene la motivazione sufficiente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La servitù volontaria, una volta validamente costituita e trascritta, segue il fondo e si trasferisce ai successivi aventi causa per effetto dell'ambulatorietà delle servitù prediali.
- La servitù volontaria non si estingue automaticamente per il solo venir meno dell'interclusione o dell'utilità pratica perseguita al momento della costituzione; per l'estinzione occorre una causa tipica, come confusione, prescrizione o soppressione mediante nuove pattuizioni scritte.
- La rinuncia alla servitù richiede forma scritta e non può essere desunta in via presuntiva o da comportamenti concludenti.
- Le servitù volontarie possono essere costituite anche per conferire maggiore comodità o utilità al fondo, indipendentemente dalla necessità coattiva del passaggio.
- In tema di risarcimento del danno da impedimento del passaggio, è legittima la liquidazione equitativa quando il giudice consideri la natura e la durata dell'ostacolo e la lesione del diritto accertata in fatto.
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