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Sentenza

Sentenza n. 90/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento della Regione Umbria prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale è stato negato alla Società -OMISSIS-l'accesso al verbale di sopralluogo del-OMISSIS- (e relativi allegati) richiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, con nota dell'11.09.2025; nonché per l’ordine alla Regione Umbria, previa eventuale declaratoria dell'illegittimità del diniego sull'istanza di accesso dell'-OMISSIS-della-OMISSIS-, di esibire la documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202500481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o differimento dell'accesso al verbale di sopralluogo e ai relativi allegati, formato a seguito di un incendio presso l'impianto e trasmesso alla Procura della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, l'accesso al verbale di sopralluogo redatto da personale della Regione e dell'ARPA, alla presenza di rappresentanti del Comune e della società, in occasione di un incendio presso l'impianto. Il sopralluogo era finalizzato sia ai controlli previsti in caso di incidenti dall'art. 29-undecies del d.lgs. n. 152/2006, sia alla verifica del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-decies. Il verbale aveva costituito il presupposto di una determina regionale di diffida, limitazione del conferimento di rifiuti e avvertimento circa la possibile sospensione o chiusura dell'attività, già impugnata dalla società in altro giudizio. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990, sostenendo di avere un interesse difensivo concreto e attuale, prevalente sulle esigenze di riservatezza, e rilevando che il verbale non era stato sequestrato né, a suo dire, coperto da segreto. La Regione ha eccepito il difetto di interesse, poiché i rilievi sarebbero stati integralmente riportati nella determina, e ha sostenuto che il verbale fosse coperto dal segreto investigativo ex art. 329 c.p.p., essendo stato redatto da personale munito della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e trasmesso alla Procura della Repubblica.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto preliminarmente l'interesse della società all'accesso, poiché il verbale conteneva gli accertamenti in fatto posti a fondamento della determina regionale impugnata; la trascrizione di parte del suo contenuto nel provvedimento finale non elimina l'interesse a conoscere integralmente il documento e a disporre dei dati necessari alla difesa. Nel merito, tuttavia, ha respinto il ricorso. Il verbale è stato ritenuto sottratto all'accesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/1990 e dell'art. 329 c.p.p., perché formato da personale munito della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nell'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo ambientale, con possibile rilievo penale, e trasmesso alla Procura della Repubblica. Il giudice ha distinto gli atti amministrativi semplicemente acquisiti a un procedimento penale, normalmente ostensibili in assenza di sequestro o di specifico segreto, dagli atti genetici dell'attività di polizia giudiziaria destinati a sollecitare l'iniziativa penale, coperti dal segreto istruttorio. Nel caso concreto, il sopralluogo è stato qualificato come atto formato nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e idoneo a costituire notizia di reato in materia di possibile inquinamento ambientale, sicché la Regione ha legittimamente differito e negato, allo stato, l'ostensione. Ricorso respinto e spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    Riconoscono e disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi; nel caso concreto fondano l'interesse della società a conoscere il verbale presupposto del provvedimento pregiudizievole, ma non consentono l'ostensione di atti coperti dal segreto previsto dalla legge.

  • art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990

    Esclude l'accesso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; è stato applicato congiuntamente all'art. 329 c.p.p. per sottrarre il verbale al diritto di accesso.

  • art. 329 c.p.p.

    Copre dal segreto gli atti formati nell'ambito dell'attività propria del pubblico ministero o della polizia giudiziaria e funzionalmente collegati alle indagini penali; non rende invece automaticamente segreti tutti gli atti amministrativi successivamente trasmessi all'autorità giudiziaria.

  • art. 29-decies, comma 7, d.lgs. n. 152/2006

    Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

    Conferma il dovere degli organi di vigilanza ambientale di comunicare le informazioni rilevanti, comprese le eventuali notizie di reato, contribuendo a qualificare l'attività svolta nel caso concreto.

  • art. 318-ter, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    È richiamato quale disposizione che qualifica come polizia giudiziaria l'organo di vigilanza che accerta determinate contravvenzioni ambientali.

  • art. 29-undecies d.lgs. n. 152/2006

    Prevede i controlli da svolgere in caso di incidenti presso impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; il sopralluogo è stato effettuato anche in applicazione di tale disposizione.

Massime di principio

  • L'interesse all'accesso difensivo sussiste quando il documento richiesto contiene gli accertamenti posti a fondamento di un provvedimento amministrativo lesivo, anche se una parte del suo contenuto è stata riprodotta nel provvedimento finale: la conoscenza integrale del documento può essere necessaria per la piena difesa.
  • La mera esistenza di un procedimento o di un'indagine penale non rende automaticamente non ostensibili tutti gli atti connessi ai fatti oggetto di indagine; l'esclusione riguarda gli atti sequestrati o coperti da uno specifico segreto previsto dalla legge.
  • Gli atti amministrativi formati autonomamente nell'esercizio delle ordinarie funzioni amministrative e successivamente trasmessi all'autorità giudiziaria restano, in assenza di sequestro o di specifico obbligo di segretezza, soggetti alla disciplina dell'accesso.
  • Sono invece sottratti all'accesso gli atti formati da organi muniti della qualifica di polizia giudiziaria nell'esercizio specifico delle relative funzioni, quando abbiano origine nell'attività investigativa e siano destinati a costituire o sollecitare una notizia di reato ai fini dell'iniziativa penale.
  • La qualificazione del documento ai fini dell'accesso dipende dalla sua origine e dalla funzione concretamente svolta, non dalla sola circostanza della successiva trasmissione alla Procura della Repubblica: occorre distinguere tra attività amministrativa di vigilanza e attività propria della polizia giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiAccesso e trasparenzaAmbiente
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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