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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03958/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4 marzo 2025 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello ex art. 322-bis c.p.p. avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 12 giugno 2023: il sequestro urgente, convalidato nel maggio 2017, di società, beni immobili, mobili registrati e saldi attivi di conto corrente era stato disposto in vista della confisca per reati connessi a reati tributari (artt. 8 e 10 d.lgs. 74/2000) e per il reato associativo di stampo mafioso. Il ricorrente deduceva violazioni di legge e carenze motivazionali, in particolare: mancato rispetto delle indicazioni della sentenza di annullamento precedente, omissione di valutazione della consulenza tecnica di parte che dimostrerebbe la lecita provenienza o il costo di produzione degli immobili, richiesta di chiarimenti sul perimetro temporale rilevante, sulla correlazione tra beni e reati e sull'individuazione dei beni sequestrati ai diversi titoli (profitto di reato, cose che servirono a commetterlo, o ai sensi dell'art. 240-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che i motivi di ricorso erano manifestamente infondati, generici o non consentiti: il Tribunale di Catanzaro aveva adeguatamente motivato la persistenza dei presupposti del sequestro, richiamando la condanna definitiva per reati tributari (giustificando il sequestro finalizzato alla confisca anche per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000) e l'esistenza di una contestazione associativa ancora sub iudice giustificando il mantenimento del sequestro impeditivo. La Corte ribadisce che per la confisca allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen. non è richiesto un nesso di pertinenzialità tra bene e reato, ma la sola sproporzione tra beni e reddito/difficoltà di giustificazione della loro provenienza. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dell'appello proposto dal ricorrente contro l'ordinanza di riesame. Rilevante per inquadrare il tipo di impugnazione effettuata.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo impeditivo e finalizzato alla confisca; la Corte ha ritenuto che permangono i presupposti del sequestro, sia per l'esigenza impeditiva (pericolo di dispersione) sia in vista della confisca, quando permangono concreti indizi e rischio di dispersione del patrimonio.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Consente la confisca anche per equivalente del profitto derivante da reati tributari; la Corte ha ritenuto applicabile la misura per il profitto di reato quantificato e che non è necessario un nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato per l'applicazione della confisca ai sensi di questa norma.

  • artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74/2000

    Reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili): su condanna definitiva per tali reati si è fondata la possibilità di confiscare il profitto calcolato.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca per sproporzione in caso di condanna per reati 'spia' (tra cui l'associazione mafiosa). La Corte ha ribadito che per l'applicazione di questa confisca non è richiesto il nesso di pertinenzialità tra singolo bene e reato, ma la sproporzione valore/ Reddito e la disponibilità diretta o indiretta del soggetto.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure del ricorrente in tema di motivazione e adempimenti del giudice di rinvio; la Corte ha escluso violazioni formali o di legge dedotte e ha rilevato errori di riferimento a precedenti non pertinenti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze per omessa motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e che le doglianze vertevano in parte su questioni di merito non consentite in Cassazione.

  • art. 12-sexies legge n. 356/1992

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai vincoli sui beni sequestrati; la Corte ha ritenuto infondate le censure e ha confermato la correttezza dell'uso degli strumenti cautelari.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita l'ambito del riesame in Cassazione alle sole questioni di legittimità (violazioni di legge); la Corte ha richiamato tale principio per escludere valutazioni di merito non ammissibili nel ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese e, se del caso, somme a titolo di ammende; applicata dalla Corte per comminare al ricorrente il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis non richiede un nesso di pertinenzialità tra ciascun bene e il reato: è sufficiente la disponibilità diretta o indiretta dei beni e la sproporzione rispetto a reddito o attività.
  • Per la confisca per equivalente derivante da reati tributari (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) non è necessariamente richiesta la pertinenzialità diretta della 'res' rispetto al singolo illecito; può essere sufficiente l'accertamento del profitto complessivo.
  • Il mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere giustificato anche quando vi siano pronunce non definitive in ordine ad altri reati connessi, se permangono esigenze di impedimento e periculum in mora (rischio di dispersione del patrimonio).
  • La Corte di Cassazione, in materia di provvedimenti cautelari reali, verifica principalmente questioni di diritto: i rilievi di merito e la valutazione dettagliata della prova economica e contabile, se non configurano violazioni di legge, non sono sindacabili in Cassazione.
  • Le contestazioni sulla tempistica e sulla titolarità dei flussi patrimoniali devono essere provate e documentate adeguatamente; deduzioni generiche o documentazione incompleta sono insufficienti a ottenere il dissequestro.
  • Se, in sede di giudizio di rinvio, interviene una pronuncia di assoluzione non definitiva, il sequestro può comunque permanere se i beni sono comunque assoggettabili a confisca obbligatoria o se sussistono esigenze cautelari attuali.

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