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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31602/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo dedotto non consentito nel giudizio di legittimità contro sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza con cui il G.I.P. del Tribunale di Bari, all'esito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., le ha irrogato la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge, lamentando l'omessa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 129-bis c.p.p. La Corte ha rilevato che tale censura non rientra tra i motivi tassativamente ammessi dal comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. per il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento, poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 129-bis c.p.p.

    invocato dalla ricorrente come istituto asseritamente omesso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il motivo dedotto non vi rientra

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata quale fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna ex patteggiamento

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi sono tassativi e non possono essere estesi a doglianze diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione dell'omessa applicazione di un istituto non compreso nel catalogo legale dei motivi ammessi rende il ricorso inammissibile come motivo non consentito.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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