Cassazione Penale, Sentenza n. 44651/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Lecce del 20/02/2019, con cui era stata negata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per presunto reddito superiore alla soglia. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità per applicazione errata delle norme procedurali (avrebbe dovuto applicarsi l'art. 99 D.P.R. n.115/2002 e non l'art. 170); 2) mancata considerazione della diminuzione reddituale intervenuta dopo la dichiarazione dei redditi; 3) omesso esame dell'autocertificazione prodotta a supporto della domanda; 4) violazione del principio per cui il procedimento ex art. 99 D.P.R. n.115/2002 non prevede termini preclusivi e quindi dovrebbe sempre consentire produzioni documentali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi formali: il ricorrente ha adottato le forme del processo civile (notifica al Ministero della Giustizia e deposito presso la cancelleria civile della Suprema Corte ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c.), mentre per le impugnazioni contro provvedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del rito penale. Il ricorso non è stato depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza, come previsto dagli artt. 582 e 583 c.p.p., ed è stato depositato tardivamente presso la cancelleria civile della Cassazione, oltre i termini di cui all'art. 99, comma 4, D.P.R. n.115/2002. Per tali ragioni è stata pronunciata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Regolamento sul patrocinio a spese dello Stato) - art. 99
art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine e le modalità specifiche per l'impugnazione nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 99 e quindi le regole del rito penale per termini e sede di deposito del ricorso.
Codice di procedura penale - artt. 582 e 583
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Indicano la cancelleria competente per il deposito dei ricorsi contro provvedimenti penali; la Corte ha ritenuto che il deposito dovesse essere effettuato nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza, in conformità a tali articoli.
Codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c)
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di inosservanza delle disposizioni relative ai tempi e modi di presentazione dell'impugnazione; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.
Codice di procedura civile - art. 134 disp. att.
art. 134 disp. att. cod. proc. civ.
Norma richiamata dal ricorrente per il deposito secondo le regole civili; la Corte ha escluso la sua applicabilità al procedimento di patrocinio gratuito, ritenendo applicabili le norme processuali penali.
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1
art. 360, comma 1 cod. proc. civ.
Norma sui motivi di cassazione richiamata nei motivi del ricorso (vizi di motivazione e violazioni di legge); la Corte non ha esaminato questi profili nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
D.P.R. n. 115/2002 - artt. 76 e ss.
artt. 76 e ss. D.P.R. n. 115/2002
Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione della situazione reddituale e delle variazioni intervenute dopo la dichiarazione dei redditi; la Corte non ha affrontato il merito su questo punto per ragioni procedurali.
D.P.R. n. 115/2002 - art. 79
art. 79 D.P.R. n. 115/2002
Invocato per sostenere che il procedimento ex art. 99 non prevede termini preclusivi per la produzione di documenti; la Corte ha comunque deciso l'inammissibilità senza entrare nel merito della questione.
Costituzione - art. 24, comma 3
Richiamato dal ricorrente come principio costituzionale sul diritto di difesa e accesso alla giustizia; non ha prevalso sulle esigenze formali di corretto deposito e rispetto dei termini.
Corte Costituzionale - sentenza n. 186/2000
sent. n. 186/2000 Corte Cost.
Citata in relazione alla disciplina delle esenzioni dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende; qui utilizzata per ritenere non sussistenti ragioni di esonero dal pagamento della somma irrogata.
Massime di principio
- Nei procedimenti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato le regole processuali applicabili sono quelle del rito penale: termini e modalità di impugnazione devono rispettare l'art. 99 D.P.R. n.115/2002 e gli artt. 582-583 c.p.p.
- La mancata osservanza delle forme e dei termini di deposito (es.: non depositare nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento) comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese, oltre eventuali sanzioni (ad es. versamento alla Cassa delle ammende).
- Questioni di merito (es. variazione reddituale, documenti allegati come autocertificazioni) non saranno esaminate se il ricorso viene dichiarato inammissibile per vizi formali; pertanto la correttezza procedurale è preliminare e decisiva.
- Se si contestano valutazioni relative al requisito reddituale per il gratuito patrocinio è fondamentale produrre e documentare tempestivamente le variazioni reddituali e seguire le forme di deposito previste dall'art. 99 per evitare che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
- Anche quando il regolamento del patrocinio ammette produzioni documentali, ciò non esonera dall'osservanza dei termini e della cancelleria competente per l'impugnazione; rispetto dei termini processuali e modalità di deposito sono condizione di procedibilità del sindacato di legittimità.
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