Cassazione Penale, Sentenza n. 20080/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rifiutato la sospensione dell'ordine di demolizione correlato alla sentenza di condanna del 26/3/1997 del Pretore di Noia. Deduceva violazione di legge per non aver la Corte verificato correttamente l'impossibilita di procedere alla demolizione senza pregiudicare parti legittime, sostenendo che l'onere di allegazione era stato assolto mediante una relazione tecnica di parte che attestava tale impossibilita. Inoltre invocava la rilevanza di una istanza ex art. 33 DPR 380/01 sostenendo che l'intervento fosse qualificabile come ristrutturazione sanabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna riguardava la creazione, senza titolo, di due piani su un manufatto preesistente, ossia un'opera nuova e non una ristrutturazione: perciò l'istanza ex art. 33 DPR 380/01 non era pertinente. Di conseguenza il rigetto dell'istanza da parte della Corte d'appello è legittimo; la mancata condivisione della relazione tecnica di parte non costituisce di per sé vizio di legittimità ove l'argomentazione sia infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 33 DPR 380/2001
La norma attiene a ipotesi di ristrutturazione e sanatoria; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al caso trattandosi di un'opera nuova (due piani realizzati senza titolo) sul quale è intervenuto giudicato negativo.
art. 619 comma 1 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; usata per giustificare che la mancata adozione di alcune argomentazioni da parte del giudice non comporti sempre vizio di legittimità se l'esito in diritto è corretto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto la condanna alle spese in favore della parte resistente.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferita come criterio per valutare l'eventuale colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto assente la colpa ma ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Se il giudicato penale cristallizza che l'abuso è costituito da un'opera nuova (es. elevazione di piani senza titolo), le istanze di sanatoria tipiche della ristrutturazione (art. 33 DPR 380/01) non sono pertinenti.
- L'onere processuale: chi allega l'impossibilità tecnica della demolizione deve formulare adeguata allegazione; una relazione tecnica di parte rappresenta elemento di allegazione ma il giudice valuta la fondatezza e la prova non si sovrappone automaticamente alla decisione.
- La mera mancata adesione del giudice alle argomentazioni tecniche o giuridiche delle parti non costituisce automaticamente violazione di legge se tali argomentazioni sono infondate e la decisione in diritto è corretta.
- Nei procedimenti esecutivi penali il rigetto di istanze cautelari per la sospensione dell'ordine di demolizione è giustificabile quando non emergono ostativi giuridico-amministrativi rilevanti che impediscano l'esecuzione.
- L'eventuale inammissibilità del ricorso comporta normalmente l'onere delle spese e può comportare, anche in assenza di colpa grave, un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende.
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