Sentenza n. 1655/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del Decreto di esclusione n. 2096 del 21.05.2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa pubblica, Direzione Centrale per le Risorse Umane, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 28/04/2025, dalla Commissione medica: “Deficit uditivo aUDX -30DB MEDIA DELLEFREQUENZE A 500-1000-2000-3000 Hx AUDX. Deficit dell'acutezza visiva naturale (VN OD 04/10 - VN OS 08/10. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera f); Art. 1, c. 1, lettera e), punto 1”; del Verbale della Commissione medica concorsuale n.190 datato 28/04/2025 nella parte relativa alla misurazione della capacità uditiva e visiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura di stabilizzazione per inidoneità fisica, unitamente al verbale della commissione medica concorsuale nella parte relativa agli accertamenti uditivi e visivi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario dei vigili del fuoco, deducendo la violazione dell'art. 1, comma 1, lettere e), punto 1, e f), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, l'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria ed erroneità dell'accertamento medico, nonché la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost. e all'art. 1 l. 241/1990. In particolare, ha contestato la misurazione della capacità uditiva e visiva effettuata dalla commissione medica concorsuale, richiamando certificazioni rilasciate da una struttura sanitaria convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nel giugno 2025, dalle quali sarebbero risultati valori compatibili con i requisiti concorsuali. Il TAR, dubitando dell'attendibilità dell'accertamento originario, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione ha ritenuto compatibile con i requisiti la capacità visiva, ma non la capacità uditiva. Il ricorrente ha contestato l'attendibilità della verificazione, il metodo di misurazione e ipotizzati malfunzionamenti dell'apparecchiatura.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. Ha rilevato che l'art. 1, comma 1, lett. f), del d.m. n. 166/2019 richiede, per ciascun orecchio, una soglia audiometrica non superiore a 25 decibel quale media delle frequenze 500, 1000, 2000 e 3000 Hz, oltre a specifici limiti sulle frequenze 4000, 6000 e 8000 Hz, senza possibilità di utilizzare protesi acustiche. La commissione medica concorsuale aveva accertato il superamento del limite. La successiva verificazione, eseguita da ufficiali medici della Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare con metodiche affini a quelle concorsuali e ripetuta due volte su richiesta del ricorrente, ha confermato il deficit uditivo incompatibile con i requisiti. Il giudice ha attribuito prevalenza agli accertamenti effettuati secondo metodiche uniformi, ritenendo inattendibili, ai fini concorsuali, gli esami autonomamente prodotti dal candidato perché eseguiti con criteri e strumenti diversi. Ha escluso che potessero essere valorizzate condizioni soggettive o personalizzazioni del giudizio di idoneità una volta accertato il mancato possesso dei requisiti regolamentari, in quanto ciò contrasterebbe con l'imparzialità e l'uniformità delle procedure concorsuali. Le contestazioni sui presunti malfunzionamenti dell'apparecchiatura sono state respinte per mancanza di principio di prova e per la convergenza dei due esami di verificazione. Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, mentre le spese della verificazione, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. f), d.m. 4 novembre 2019, n. 166
capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche.
La disposizione individua requisiti fisici oggettivi e uniformi, applicabili a tutti i candidati della procedura, il cui mancato possesso comporta l'inidoneità, senza possibilità di personalizzare il giudizio sulla base di condizioni soggettive o di accertamenti eseguiti con metodiche diverse.
art. 1, comma 1, lett. e), punto 1, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
La disposizione è richiamata nel provvedimento di esclusione in relazione all'accertamento dell'acutezza visiva, ma la verificazione ha ritenuto compatibili con i requisiti i valori visivi del ricorrente; l'esclusione è risultata comunque fondata sul deficit uditivo.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità impone che i requisiti fisici siano verificati in modo uniforme per tutti i candidati e impedisce valutazioni individualizzate fondate su parametri diversi da quelli applicati nella procedura.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo di difetto di motivazione è stato ritenuto infondato nel contesto dell'accertamento sanitario, risultato sufficientemente univoco e confermato dalla verificazione.
artt. 19 e 66 c.p.a.
La verificazione è stata utilizzata per acquisire una valutazione tecnica sull'attendibilità dell'accertamento medico concorsuale e sulla sussistenza delle cause di esclusione.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali per l'accesso a ruoli operativi dei vigili del fuoco, i requisiti fisici prescritti dalla fonte regolamentare hanno natura oggettiva e devono essere verificati in modo uniforme nei confronti di tutti i candidati, anche quando la procedura sia riservata e semplificata rispetto a quella ordinaria.
- Una volta accertato, mediante metodiche uniformi e coerenti con quelle concorsuali, il mancato possesso di un requisito fisico regolamentare, non possono assumere rilievo condizioni soggettive o accertamenti sanitari eseguiti autonomamente con criteri e strumenti differenti, poiché una personalizzazione del giudizio comprometterebbe l'imparzialità della selezione.
- La verificazione può essere disposta per valutare l'attendibilità di un accertamento sanitario concorsuale; quando il suo esito converge con quello della commissione e gli esami sono ripetuti con risultati concordanti, tale convergenza costituisce base sufficiente per confermare l'inidoneità, salvo specifiche e comprovate contestazioni tecniche.
- La contestazione di un malfunzionamento delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento sanitario non è idonea a infirmare l'esclusione se non è accompagnata da un principio di prova e se la ripetizione dell'esame produce risultati convergenti.
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