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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17421/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia, rilevando che l'impugnazione è divenuta priva di interesse a seguito della correzione del provvedimento originario da parte dello stesso giudice dell'esecuzione. Viene inoltre escluso ogni profilo di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, trattandosi di sopravvenuta carenza di interesse.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso era stato proposto avverso il decreto del 23/09/2024 con cui il giudice per l'udienza preliminare, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva disposto la confisca di beni nei confronti del ricorrente fino alla concorrenza di euro 3.574.073,93. Successivamente alla proposizione dell'impugnazione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 02/12/2024, rappresentando che il provvedimento impugnato era stato corretto con altro provvedimento del 22/11/2024, successivo anche alla presentazione del ricorso. La Corte rileva quindi la rinuncia e la sopravvenuta carenza di interesse, escludendo profili di colpa in capo al ricorrente perché l'interesse a impugnare è venuto meno solo per effetto dell'intervento correttivo del giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 620 c.p.p.

    La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte valorizza inoltre la sopravvenuta carenza di interesse quale ragione dell'arresto processuale.

Massime di principio

  • La rinuncia valida al ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche quando intervenga dopo la proposizione del gravame.
  • Quando il provvedimento impugnato viene corretto o modificato in modo da eliminare l'interesse a impugnare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'inammissibilità per rinuncia o per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente profili di colpa del ricorrente se l'interesse al ricorso è venuto meno per un intervento successivo dell'autorità giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiConfisca

Testo integrale

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