Cassazione Penale, Sentenza n. 33704/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990 n. 309) relativa al rinvenimento il 3/2/2017 di complessivi 9,9 grammi di marijuana suddivisa in 13 involucri e materiale per confezionamento. Il ricorrente deduceva: 1) inutilizzabilità dei verbali di perquisizione/sequestro per origine da segnalazione confidenziale/anonima (art. 333 c.p.p.); 2) insufficienza degli indizi e violazione dell'art. 192 c.p.p., poiché la quantità e gli elementi ritrovati sarebbero compatibili con uso personale; 3) mancata applicazione d'ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 5) mancata applicazione di pena sostitutiva (richiesta lavoro di pubblica utilità) e omesso avviso alle parti (richiami a d.lgs. 150/2022 e art.546-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto lecita l'attività di polizia giudiziaria d'iniziativa anche se scattata da segnalazione anonima, ha ritenuto sufficienti gli indizi di destinazione alla cessione (suddivisione in dosi, bilancini, trita-erba, materiale per confezionamento e precedenti) e ha respinto le doglianze sui profili processuali (art. 192 c.p.p.) e sull'omessa applicazione di art. 131-bis poiché non dedotta in modo adeguato e/o non chiesta in appello. Ha altresì ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti e della pena sostitutiva. Conseguentemente la condanna di primo grado confermata in appello resta efficace; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma sostanziale contestata: utilizzata per la condanna per detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto sussistere la finalità di cessione in presenza di dosi, bilancini e materiale per confezionamento.
codice di procedura penale, art. 333, comma 3
Il divieto di utilizzare denunce anonime non impedisce alla polizia giudiziaria di attivare indagini d'iniziativa sulla base di segnalazioni anonime; pertanto le attività investigative/pattugliamenti seguiti a tali segnalazioni possono produrre elementi utilizzabili.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 103
Richiamata per legittimare perquisizioni eseguite d'iniziativa dalla p.g. nel settore stupefacenti sulla base di notizie raccolte.
codice di procedura penale, art. 192
La Corte osserva che la mera contestazione della violazione del criterio di gravità, precisione e concordanza degli indizi (art. 192) non è in sé idonea come motivo di cassazione se non prospettata come vizio della motivazione secondo le norme di ammissibilità (art.606 c.p.p.).
codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicabile solo se risultano i presupposti; la Corte ha rilevato che la difesa non ha adeguatamente prospettato questi presupposti in appello e che non era stata chiesta l'applicazione in appello.
codice penale, art. 62-bis
Richiamato dalla difesa per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non esistessero elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95
Richiamato in relazione alle novità sulle pene sostitutive; la Corte ha valutato che, pur potendo essere applicate, gli elementi ponderati non consentivano la sostituzione della pena.
codice di procedura penale, art. 546-bis
Norma procedurale invocata per l'applicazione delle pene sostitutive in appello; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego basata sugli stessi elementi che hanno escluso attenuanti e tenuità.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. c ed e)
Principi di ammissibilità del ricorso in cassazione: la Corte ricorda che alcune violazioni di norme procedurali sono rilevanti solo se previste a pena di nullità/inutilizzabilità o come vizio di motivazione.
codice di procedura penale, art. 616
Richiamato nella parte finale: sulla condanna per inammissibilità e sulla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Una segnalazione anonima non rende automaticamente inutilizzabili gli accertamenti: la polizia giudiziaria può svolgere attività d'iniziativa e i risultati possono essere utilizzati se raccolti regolarmente.
- Quantitativi contenuti di droga non escludono la finalità di spaccio se sono presenti altri indizi (suddivisione in dosi, bilancini, materiale per il confezionamento, precedenti specifici).
- Le doglianze generiche sulla motivazione basate su art. 192 c.p.p. devono essere formulate nei termini richiesti per la cassazione; l'insufficienza provatoria va dimostrata nel testo del provvedimento impugnato o con atti specifici.
- La non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere valutata d'ufficio in casi ben definiti, ma è rischioso affidarsi a prospettazioni generiche: è preferibile dedurla chiaramente in appello con argomentazione specifica.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi specifici e una motivazione puntuale del giudice; il semplice richiamo al modesto quantitativo può non essere sufficiente se altri elementi depongono per la rilevanza della condotta.
- Le richieste di pene sostitutive devono essere tempestive e il giudice di merito deve motivare in modo puntuale il diniego, tenendo conto dei parametri di legge; però il diniego fondato su elementi concreti (modalità, strumenti, precedenti) è legittimo.
- In sede di cassazione molte questioni procedurali sono inammissibili se non collocate nelle categorie previste dall'art. 606 c.p.p.; per ottenere esito favorevole è necessario un quadro motivazionale e fattuale specifico e documentato.
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