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Sentenza

Sentenza del 18/11/2021 n. 35336 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della società S. ritenendo tempestiva la domanda di rimborso dei canoni pubblicitari per il periodo 2002-2008 in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale n.141/2009 che qualificava il CIMP come tributo. Le censure del Comune vertono su ammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione, applicabilità del limite del 25% introdotto dalla L. n.448/2001 alla tariffa CIMP (e la possibile non retroattività per delibere comunali adottate prima della normativa), legittimità degli aumenti mediante coefficienti, decadenza/prescrizione quinquennale dei rimborsi (L. n.296/2006), incompletezza del dispositivo e difetto di legittimazione attiva della ricorrente rispetto a canoni versati da terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso del Comune: ha respinto il primo motivo e assorbito il terzo, mentre ha accolto il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo nei limiti indicati. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla stessa Commissione in diversa composizione perché riesamini la questione attenendosi ai principi di diritto indicati. In particolare la Cassazione ha ritenuto di dover verificare nuovamente: la decorrenza e l'applicabilità del limite del 25% alle tariffe e la legittimità degli aumenti tramite coefficienti, il decorso dei termini di decadenza/prescrizione per i rimborsi (anche ex L. n.296/2006 e art. 2948 c.c.), la notificazione degli avvisi di pagamento e la legittimazione attiva della società alla richiesta di restituzione. Ha inoltre disposto che la Commissione decida il motivo d'appello non valutato e regoli le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62

    Attribuisce ai Comuni la facoltà di sostituire l'ICP con il canone (CIMP) e, come modificato dalla L. n.448/2001, pone un limite del 25% alla determinazione della tariffa; la Corte ritiene che il limite si riferisca alla tariffa e non al gettito complessivo e che non possa essere eluso mediante variazione dei coefficienti.

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 5, lett. b

    art. 10, comma 5, lett. b

    Ha introdotto il tetto del 25% a partire dall'anno 2002 per disciplinare la fase di transizione verso il canone; la norma è inderogabile e vincolante per i Comuni che ancora non avevano optato per il canone.

  • D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 7-octies (conv. L. 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-octies)

    Ha obbligato i comuni, con effetto per l'esercizio 2005, a rideterminare, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni dell'art. 62 del D.Lgs. n.446/1997; costituisce parametro per la legittimità delle delibere successive.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 164

    Stabilisce il termine di decadenza quinquennale per la richiesta di rimborso dei tributi locali; la Corte conferma l'applicabilità del termine quinquennale ai rimborsi di canoni locali e la rilevabilità d'ufficio della decadenza/prescrizione.

  • Codice civile, art. 2948, n. 4

    Rinvio alla prescrizione quinquennale, considerata applicabile ai rapporti periodici in materia di tributi locali per i rimborsi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)

    art. 36 e altre norme processuali

    Richiamato in relazione alle questioni di ammissibilità e competenza; la Corte chiarisce che la pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale non costituisce ius superveniens che cambi retroattivamente i termini processuali, e il giudice resta autonomo nell'interpretazione costituzionalmente orientata.

Massime di principio

  • La sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale non ha efficacia erga omnes né costituisce automaticamente ius superveniens capace di sospendere o riaprire i termini processuali: i contribuenti devono in generale impugnare tempestivamente gli avvisi di liquidazione, altrimenti la pretesa diventa definitiva e il rimborso può essere precluso.
  • I rimborsi dei tributi locali sono soggetti al termine quinquennale di decadenza/prescrizione (L. n.296/2006 art.1, comma 164 e art.2948 c.c. n.4); la decadenza/prescrizione è di ordine pubblico e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Il limite del 25% introdotto dalla L. n.448/2001 si riferisce alla tariffa base del canone e non al gettito complessivo; i Comuni non possono eludere il vincolo aumentando i coefficienti applicativi senza rispettare il tetto previsto dalla legge.
  • Per i Comuni che avevano già deliberato il passaggio al canone prima dell'entrata in vigore della L. n.448/2001, la modifica non può essere applicata retroattivamente alle delibere già adottate, ma le rideterminazioni successive (in particolare in esecuzione dell'art.7-octies D.L. n.7/2005 conv. L. n.43/2005) devono rispettare i parametri stabiliti dalla legge.
  • In giudizio tributario il giudice di merito deve esaminare e decidere tutte le questioni rilevanti sollevate dalle parti (es. legittimazione attiva, notificazione degli avvisi, decorrenza dei termini); omissioni di pronuncia su motivo rilevante giustificano la cassazione e il rinvio.

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