Cassazione Penale, Ordinanza n. 09209/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione relativo a una condanna definitiva per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la difesa chiedeva la specificazione della data di commissione del delitto associativo, sostenendo in sostanza che la partecipazione dell'interessato sarebbe cessata alla data del suo arresto. La corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza rilevando che la condotta associativa era stata accertata fino a un arco temporale compreso tra il 2008 e il 2014 e che il condannato aveva mantenuto un ruolo di promotore anche dopo l'arresto, sulla base delle sentenze già emesse, di corrispondenza sequestrata e di captazioni effettuate in carcere. Il ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., censurando la determinazione del tempus commissi delicti del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente fattuali, generiche e non autosufficienti, poiché la difesa si limitava a contrapporre la data dell'arresto come momento di cessazione della partecipazione, senza indicare concreti elementi idonei a smentire l'accertamento contenuto nell'ordinanza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma richiamata quale titolo del delitto associativo in materia di stupefacenti per cui era stata pronunciata la condanna definitiva, rilevante anche ai fini della determinazione del tempo di commissione del reato
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come motivo di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come motivo di ricorso per mancanza di motivazione
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione, le censure che si risolvono in una mera diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non accompagnate da specifici elementi fattuali idonei a scardinare la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente quando il ricorso sia generico e non autosufficiente, cioè non indichi puntualmente gli elementi di fatto e di diritto necessari a supporto della tesi difensiva.
- Ai fini della determinazione del tempus commissi delicti di un reato associativo, la cessazione della partecipazione non può essere affermata automaticamente in coincidenza con l'arresto, se dagli atti risultano elementi ulteriori che attestino la permanenza del ruolo apicale o la prosecuzione dell'attività associativa.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, anche al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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