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Sentenza

Sentenza n. 1194/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme e spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, non impugnata e quindi passata in giudicato. Hanno chiesto la condanna del Comune al pagamento di € 1.371,00 in favore della prima ricorrente e di € 4.527,37 in favore della seconda, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo, nonché al rimborso delle spese processuali liquidate nel giudizio civile, delle spese di consulenza tecnica d’ufficio e delle ulteriori spese. Hanno inoltre domandato, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. In un primo momento la documentazione relativa alle spese di CTU risultava lacunosa; dopo l’avviso del Tribunale, le ricorrenti hanno depositato ulteriore documentazione, dalla quale risultava il pagamento effettivo di € 305,00 da parte di ciascuna.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti risultanti dalla motivazione e ha ordinato al Comune di dare completa e puntuale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva su istanza di parte. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 115/2002 e che la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine previsto dall’art. 71 d.P.R. 115/2002, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 552,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento e predisporre strumenti sostitutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza e della nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso del commissario ad acta e, tramite l’art. 71, il termine per la presentazione della parcella.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato ed è decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione.
  • In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • L’incarico conferito al commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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