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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7790/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riesame avverso la misura cautelare (divieto di dimora e di accesso all'azienda) relativa al delitto di furto di acqua potabile; e dichiarato inammissibile l'appello contro il rigetto da parte del Gip della richiesta di revoca dell'ordinanza genetica. La difesa contestava l'applicabilità dell'eccezione alla sospensione dei termini feriali prevista dall'art. 240 bis disp. att. cpp, sostenendo che il ricorrente era imputato solo per furto e non per delitto associativo (che, peraltro, il Gip aveva respinto), e quindi l'istanza di riesame sarebbe stata tempestiva. Inoltre la difesa sosteneva che l'atto successivo all'interrogatorio non fosse un appello ai sensi dell'art. 310 cpp ma mero elemento probatorio per chiedere la revoca della misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale del riesame: ai fini dell'operatività dell'eccezione alla sospensione dei termini feriali prevista dall'art. 240 bis disp. att. cpp, conta la natura del procedimento nel suo complesso e non la singola incolpazione del singolo indagato; poiché il procedimento comprendeva una contestazione per delitto associativo finalizzato a più furti (per la quale il PM aveva chiesto misure cautelari), la sospensione feriale non operava e l'istanza di riesame era tardiva e quindi inammissibile. Quanto alla presunta errata qualificazione dell'atto come appello ex art. 310 cpp, la Corte ha confermato che l'impugnazione cautelare deve essere motivata secondo le regole generali (artt. 581 e 591 c.p.p. applicabili), e che l'atto era privo di motivi, quindi inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 240 bis disp. att. c.p.p.

    La sospensione dei termini feriali per le indagini preliminari non opera nei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; per valutare l'eccezione si considera il procedimento nel suo complesso e non la posizione o la specifica incolpazione del singolo indagato

  • art. 310 c.p.p.

    L'impugnazione cautelare ex art. 310 ha natura di rimedio di impugnazione ordinario e dunque deve rispettare le norme generali in materia di motivazione e indicazione dei capi e dei punti dell'impugnazione

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Applicazione delle regole generali sulle modalità e sui requisiti di motivazione dell'impugnazione anche agli appelli cautelari; l'atto deve indicare motivi concreti di diritto e di fatto

  • art. 7 D.L. n. 152/1991 (riferimento normativo)

    Richiamato in relazione alla nozione di aggravante, ma la Corte evidenzia che non è rilevante che il reato sia aggravato per escludere la sospensione: ciò che conta è l'inserimento della contestazione nel procedimento di criminalità organizzata

Massime di principio

  • Per valutare la sospensione dei termini feriali ex art. 240 bis disp. att. c.p.p. si deve considerare la natura dell'intero procedimento: se il procedimento riguarda reati di criminalità organizzata, la sospensione non opera anche per singoli indagati contestati solo per reati dipendenti
  • Se il pubblico ministero ha dedotto o richiesto misure cautelari anche per il reato associativo nell'ambito dello stesso procedimento, non rileva che il Gip abbia poi rigettato tale richiesta per alcuni indagati: l'eccezione alla sospensione si applica in funzione della natura del procedimento
  • Gli atti di impugnazione cautelare (art. 310 c.p.p.) devono contenere motivi specifici e l'indicazione dei capi e dei punti dell'impugnazione; la mera formulazione generica o la presentazione di istanze prive di motivazione concreta porta all'inammissibilità
  • Se si intende offrire al Gip elementi nuovi dopo l'interrogatorio per ottenere la revoca o la modifica di una misura, è importante qualificare correttamente l'atto e motivarlo, altrimenti può essere considerato come impugnazione soggetta ai requisiti formali
  • Nelle ipotesi dubbie circa la decorrenza dei termini feriali e la rilevanza di contestazioni associative è consigliabile agire tempestivamente e, se necessario, sollevare espressamente la questione di interpretazione normativa per evitare inammissibilità per tardività

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