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Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Ancona, Sezione 2

per l''annullamento: - del permesso di costruire n. 1 in data 2.1.2024 rilasciato dal Comune di San Benedetto del Tronto ai Signori Egidi Tiziana ed Egidi Marco; - della delibera n. 116 del 17.11.2022 adottata dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche, portante revisione del precedente provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale D.D.R. nr. 60 del 7.4.2014 relativo all’immobile denominato “Palazzina Petrocchi”; - di tutti i provvedimenti, pareri e nulla osta espressamente richiamati nella predetta delibera n. 116 del 17.11.2022, ivi comprese - per quel che qui interessa - la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n. 8234 del 14.7.2022 ed il successivo parere istruttorio prot. n. 12805 del 14.11.2022 reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, parimenti conosciuti in data 11.6.2024; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente, correlato o connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto o comunicato;

Giustizia amministrativa202400311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di revisione e rimozione del vincolo di interesse culturale relativo alla Palazzina Petrocchi e permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo edificio di sette piani

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (condominio vicino)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha impugnato il permesso di costruire n. 1 del 2 gennaio 2024 e la delibera n. 116 del 17 novembre 2022, con cui la Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche aveva dichiarato cessato l'interesse culturale dell'immobile già vincolato con decreto del 2014. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 128, comma 3, del d.lgs. 42/2004, dei principi sull'autotutela e delle norme sulla partecipazione, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che la demolizione dell'immobile non costituiva un elemento di fatto sopravvenuto, essendo già conosciuta e valutata nei precedenti procedimenti e giudizi. In secondo luogo ha dedotto falso presupposto, illogicità, violazione ed elusione del giudicato e carenza assoluta di motivazione, assumendo che la revisione contrastasse con le sentenze che avevano riconosciuto la perdurante efficacia del vincolo nonostante la demolizione. In terzo luogo ha lamentato la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revisione. Infine ha dedotto l'illegittimità derivata e vizi propri del permesso di costruire, per avere il Comune recepito la rimozione del vincolo e autorizzato un edificio più imponente di quello originario. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di interesse, sostenendo che il pregiudizio alla vista e al valore degli immobili non fosse provato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, ritenendo che la vicinitas, unita alla deduzione di un pregiudizio specifico consistente nel pressoché totale oscuramento della vista mare, nell'impatto paesaggistico e nel deprezzamento degli immobili, fosse sufficiente a radicare l'interesse a ricorrere. Ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente. L'art. 128, comma 3, del d.lgs. 42/2004 consente il rinnovo della verifica del vincolo in presenza di elementi di fatto sopravvenuti, precedentemente non conosciuti o non valutati. La demolizione, pur cronologicamente successiva all'imposizione del vincolo, era stata già considerata nei precedenti provvedimenti amministrativi e nelle sentenze, le quali avevano stabilito che essa non impediva la perdurante efficacia del vincolo né la ricostruzione filologica del bene. La delibera di revisione, limitandosi a richiamare lo stato di demolizione e la perdita degli elementi tipologici e costruttivi, non ha individuato validi elementi sopravvenuti o non valutati e si è posta in contrasto con il giudicato e con i precedenti atti ministeriali, incluso l'ordine di ripristino poi annullato per la sola mancanza dell'elemento soggettivo. Il TAR ha inoltre escluso che l'annullamento dell'ordine di ripristino costituisse, per come prospettato nelle memorie difensive, un elemento giustificativo della revisione: la sentenza non aveva accertato l'impossibilità oggettiva del ripristino e tale motivazione sarebbe stata comunque postuma. Il terzo motivo è stato respinto: non sussiste un obbligo di comunicare ai proprietari degli edifici vicini i procedimenti di imposizione o revisione del vincolo né il procedimento di rilascio del permesso di costruire. Il quarto motivo è stato respinto nella parte relativa ai vizi propri del permesso, poiché non erano state indicate specifiche illegittimità diverse da quelle derivanti dalla delibera di revisione. In ragione dell'illegittimità della delibera n. 116, il TAR l'ha annullata e ha annullato conseguentemente il permesso di costruire n. 1, in quanto fondato sulla delibera annullata. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 128, comma 3, d.lgs. 42/2004

    In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela

    La revisione del vincolo richiede elementi di fatto effettivamente sopravvenuti oppure anteriormente non conosciuti o non valutati; non consente una rivalutazione del vincolo fondata su circostanze già esaminate dall'amministrazione e dal giudice.

  • art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004

    È richiamato con riguardo all'ordine di ripristino delle caratteristiche originarie dell'immobile; il suo annullamento per mancanza dell'elemento soggettivo non ha accertato l'impossibilità oggettiva del ripristino.

  • art. 14 d.lgs. 42/2004

    Non impone la comunicazione dei procedimenti di imposizione o revisione del vincolo ai proprietari degli edifici vicini.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non impone di comunicare ai soggetti viciniori l'avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio; tali soggetti possono essere legittimati all'impugnazione, ma non sono per ciò solo controinteressati tecnici.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente quale parametro generale in materia di revoca, ma la decisione fonda l'annullamento principalmente sull'inosservanza dei presupposti speciali dell'art. 128, comma 3, del d.lgs. 42/2004.

Massime di principio

  • La revisione di un vincolo di interesse culturale ai sensi dell'art. 128, comma 3, del d.lgs. 42/2004 presuppone l'individuazione di elementi di fatto realmente sopravvenuti oppure anteriormente non conosciuti o non valutati; non può essere utilizzata per rivalutare il vincolo sulla base di circostanze già conosciute e già esaminate dall'amministrazione e dal giudice.
  • La demolizione, anche volontaria o accidentale, di un bene culturale vincolato non determina di per sé la perdita dell'efficacia del vincolo né impedisce la ricostruzione o il ripristino delle caratteristiche originarie del bene; l'amministrazione non può essere posta di fronte al fatto compiuto della demolizione.
  • Un provvedimento di revisione del vincolo è illegittimo se, senza adeguata motivazione, contraddice precedenti statuizioni amministrative e giudiziarie che abbiano riconosciuto la perdurante efficacia del vincolo nonostante la demolizione.
  • L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell'atto impugnato con una giustificazione nuova, non esplicitata nel provvedimento e fondata su una diversa ricostruzione dei fatti; la motivazione postuma non può sorreggere la legittimità dell'atto.
  • La vicinitas non è da sola sufficiente a dimostrare l'interesse a ricorrere contro un intervento edilizio, ma, quando è accompagnata dalla deduzione motivata di un pregiudizio specifico alle vedute, al paesaggio o al valore degli immobili, può radicare l'interesse processuale.
  • I proprietari degli immobili vicini non sono, per il solo fatto della vicinanza, controinteressati tecnici nei procedimenti di imposizione o revisione del vincolo culturale e nei procedimenti di rilascio del permesso di costruire, sicché non sussiste nei loro confronti un obbligo generale di comunicazione di avvio.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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