Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13700/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino bengalese ha impugnato in Cassazione la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto il suo ricorso contro un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Avellino e notificato il 11 marzo 2025. In primo grado erano state respinte tre doglianze: la mancata traduzione del decreto in lingua comprensibile, l’omessa informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, e la dedotta violazione del divieto di refoulement per la sua asserita vulnerabilità derivante da debiti contratti per emigrare e dal rischio di ritorsioni in caso di rimpatrio. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: il primo per violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 2, comma 6, dello stesso testo unico, oltre a vizi di motivazione e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che non fosse stata accertata la sua effettiva conoscenza della lingua italiana o della lingua veicolare della traduzione e che, essendo quasi analfabeta, non aveva compreso il contenuto del provvedimento; il secondo per violazione dell’art. 7 d.lgs. 25/2008 e omesso esame di fatto decisivo, poiché il giudice non avrebbe considerato la domanda di protezione internazionale che egli assumeva di aver presentato successivamente; il terzo per violazione dell’art. 19 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, con motivazione insufficiente sul rischio di persecuzioni e sulla vulnerabilità personale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, in tema di espulsione amministrativa, la traduzione del decreto deve avvenire in una lingua conosciuta dal destinatario oppure, se ciò non è possibile, in lingua francese, inglese o spagnola; quando il destinatario contesti di non conoscere la lingua utilizzata, l’amministrazione ha l’onere di provare la sua effettiva conoscenza della lingua italiana o di una lingua veicolare, e il giudice di merito deve accertarlo in concreto. Nel caso concreto, il Giudice di pace si era limitato a valorizzare la dichiarazione del foglio notizie, senza considerare la specifica deduzione di analfabetismo e l’ulteriore profilo dell’incomprensione effettiva del testo tradotto. Per questo la sentenza è stata cassata. La Corte, ritenendo superfluo l’esame degli altri due motivi, ha deciso nel merito annullando il provvedimento di espulsione. Quanto alle spese, ha richiamato il patrocinio a spese dello Stato e ha escluso una regolazione in sentenza, demandando la liquidazione al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    "Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"

    La norma non impone la traduzione nella lingua madre, ma esige una traduzione in una lingua effettivamente conosciuta; solo in difetto, è ammessa una lingua veicolare. Se il destinatario contesta la conoscenza della lingua usata, l’amministrazione deve provare tale conoscenza e il giudice deve accertarla in concreto.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Richiamato con il primo motivo come norma violata, senza autonoma elaborazione specifica nel testo rispetto al tema delle garanzie linguistiche.

  • art. 7 d.lgs. 25/2008

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla mancata considerazione della domanda di protezione internazionale, ma non esaminato nel merito per l’accoglimento del primo motivo.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento al divieto di refoulement, non esaminato per assorbimento.

  • art. 33 Convenzione di Ginevra

    Richiamato nel terzo motivo a sostegno della dedotta violazione del principio di non-refoulement, non esaminato per assorbimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata dal ricorrente come parametro di censura per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicata dal ricorrente come parametro di nullità/motivazione insufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamata per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    Richiamato in tema di ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida/espulsione.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Richiamato insieme all’art. 13, comma 5-bis, in tema di patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Le spettanze del difensore della parte ammessa al patrocinio, vittoriosa contro una PA statale, vanno liquidate con istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione, la liquidazione compete al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o a quello indicato dalla norma nei casi di decisione nel merito.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un’Amministrazione statale.

Massime di principio

  • In materia di espulsione amministrativa dello straniero, la traduzione del decreto deve garantire una comprensione effettiva del contenuto dell’atto; non è sufficiente una traduzione meramente formale se il destinatario non conosce la lingua utilizzata.
  • Quando il destinatario contesta la conoscenza della lingua di traduzione, l’onere di provarne la conoscenza grava sull’amministrazione; il giudice di merito deve svolgere un accertamento concreto e non può limitarsi alla sola dichiarazione stereotipata resa nel foglio notizie.
  • Le dichiarazioni rese in sede amministrativa possono essere valorizzate, ma non in via esclusiva e assorbente quando siano specificamente contestate e vi siano allegazioni incompatibili, come analfabetismo o incapacità di comprendere la lingua scritta.
  • L’omesso accertamento di un fatto decisivo attinente alla reale intelligibilità del provvedimento espulsivo comporta la nullità/invalidità del decreto per violazione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998.
  • Se un motivo di ricorso fonda l’annullamento del decreto per ragioni assorbenti, gli ulteriori motivi restano superflui e non devono essere esaminati.
  • Nei giudizi in cui la parte straniera sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e risulti vittoriosa contro un’Amministrazione statale, la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore segue le regole speciali del d.P.R. 115/2002 e non la normale condanna alle spese nei confronti dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.