Sentenza n. 2102/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43698 presentata in data 18 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato Universidad Europea - Spagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento, presentata il 18 aprile 2025, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola, ai fini dell'esercizio della professione docente. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistente l'obbligo del Ministero di provvedere, rilevando che la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale, in assenza di un provvedimento espresso, sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento. Il Ministero è l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché, alla data di proposizione del ricorso, il termine era scaduto e non risultava adottato alcun provvedimento finale, il TAR ha ordinato al Ministero di pronunciarsi con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della competente struttura ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice amministrativo di accertare l'inadempimento dell'amministrazione e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina applicabile.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea nel Ministero competente per l'istruzione.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede un termine di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e consente all'autorità di richiedere eventuali integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone l'adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e ora Ministero dell'Istruzione e del Merito.
direttiva 2005/36/CE
È la direttiva attuata dal d.lgs. n. 206/2007 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso integrano il silenzio-inadempimento dell'amministrazione competente.
- Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo massimo è quindi di quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
- Nel giudizio avverso il silenzio, accertato l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, il giudice può ordinare l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempienza.
- La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dall'attribuzione di un termine ulteriore, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, entro il quale il commissario deve adottare il provvedimento omesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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