Cassazione Penale, Ordinanza n. 23276/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di gravame con cui aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il motivo era privo di specificità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza adeguata correlazione con la motivazione impugnata. Ha inoltre ritenuto la doglianza manifestamente infondata, poiché la decisione di merito sul diniego delle attenuanti era sorretta da motivazione non illogica e richiamava i precedenti penali dell'imputato come elemento decisivo.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa anche come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito.
- La specificità del motivo richiede una effettiva correlazione con la motivazione censurata; non è sufficiente formulare doglianze generiche o meramente ripetitive.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente la valorizzazione di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Una motivazione che richiami elementi significativi, come i precedenti penali dell'imputato, è idonea a sorreggere il rigetto delle attenuanti generiche se non presenta evidenti illogicità.
Come è indicizzato
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