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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14901/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011, con cui il comune ha richiesto un maggiore tributo in relazione ad alcuni fabbricati abusivi di proprietà del contribuente, edificati su terreno di proprietà di Roma Capitale. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo il recupero d’imposta calcolato sulla rendita catastale degli immobili. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 61 del d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che il classamento non rispecchiasse le reali condizioni dei fabbricati, poiché il rigetto delle istanze di condono e la prevedibile demolizione avrebbero inciso negativamente sul valore; (2) violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, deducendo che l’ICI non poteva essere calcolata sulla rendita catastale perché la rendita si riferirebbe alle unità immobiliari mentre egli sarebbe titolare solo degli edifici e non del terreno; (3) violazione dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, perché il richiamo a tale norma sarebbe stato, secondo il ricorrente, mal valutato dal giudice di merito; (4) violazione dell’art. 3, comma 58, l. n. 662/1996, assumendo che il comune non sarebbe tenuto ad applicare automaticamente le rendite quando sopravvenga una situazione che ne alteri il valore, come nel caso di immobili abusivi suscettibili di demolizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, e in parte inammissibili perché fondati su valutazioni di merito non scrutinabili in cassazione, i primi, secondi e quarti motivi: la base imponibile ICI per i fabbricati iscritti in catasto è determinata dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, senza che possano essere presi in considerazione, ai fini del rapporto impositivo, fattori fattuali incidenti sul valore venale del bene se non mediante impugnazione dell’atto catastale o richiesta di variazione della rendita. Ha inoltre escluso la pertinenza dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, poiché tale norma riguarda revisioni di massa del classamento connesse a microzone e fattori estrinseci collettivi, non la vicenda concreta. Ha confermato altresì che, in caso di diritto di superficie su suolo altrui, soggetto passivo ICI è il proprietario superficiario del fabbricato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore importo dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 61 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142

    Norma sul classamento catastale: la Corte non accoglie l’idea che il rigetto del condono e la possibile demolizione impongano un diverso classamento ai fini ICI nel giudizio di legittimità.

  • art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La base imponibile ICI per i fabbricati iscritti in catasto è determinata applicando alla rendita catastale vigente al 1° gennaio i moltiplicatori di legge; il dato catastale è oggettivo e vincolante per il rapporto tributario finché non venga modificato nelle sedi proprie.

  • art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311

    La disposizione riguarda revisioni parziali del classamento su microzone con scostamenti significativi tra valori medi di mercato e catastali; è inconferente rispetto a una vicenda individuale non riconducibile a revisioni di massa.

  • art. 3, comma 58, l. 23 dicembre 1996, n. 662

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il comune non debba applicare automaticamente le rendite in presenza di mutate condizioni del bene; la Corte non accoglie tale impostazione nel caso concreto.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3

    È ricordato come norma che individua il soggetto passivo dell’ICI; per il fabbricato su area altrui risponde il proprietario superficiario, non il proprietario del suolo.

  • d.lgs. 446 del 1997, art. 58, comma 1

    È indicato come sostitutivo dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1992 e come disposizione che elimina ogni distinzione sostanziale tra diritto del superficiario sul terreno e proprietà del fabbricato, confermando la soggettività passiva del superficiario.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2

    È richiamato per definire la microzona come ambito territoriale omogeneo ai fini delle revisioni di classamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ICI, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata in via vincolata dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, sicché il giudice del rapporto tributario non può sostituire a quel parametro una diversa valutazione del valore di mercato del bene.
  • Il dato catastale costituisce un fatto oggettivo del rapporto impositivo ICI: eventuali contestazioni sulla correttezza del classamento o dell’attribuzione della rendita devono essere fatte valere nelle sedi proprie, mediante impugnazione dell’atto catastale o richiesta di variazione, non nel giudizio sull’avviso di accertamento salvo il riflesso dell’eventuale modifica.
  • Il proprietario superficiario di un fabbricato insistente su suolo altrui è soggetto passivo ICI per il fabbricato stesso; il proprietario del terreno resta estraneo al prelievo quando il suolo non rientri tra i beni tassabili ai fini dell’imposta.
  • La disciplina delle revisioni parziali del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 si applica alle riclassificazioni di massa fondate su fattori estrinseci e collettivi legati alle microzone, non a singole controversie relative a specifici immobili.
  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura valutativa dei fatti di causa o nella richiesta di sostituire l’apprezzamento del giudice di merito con una diversa ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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