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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17736/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento, intimato nell’ambito di una procedura collettiva, di un lavoratore formalmente dipendente di una società poi fallita e inserito operativamente in un call center collegato ad altre società del gruppo. La Corte d’appello aveva riconosciuto l’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra tre società, qualificando il rapporto come di codatorialità e ordinando a una delle società del gruppo la riassunzione del lavoratore e il pagamento delle retribuzioni maturate. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., sostenendo che l’accertamento di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione disposta nel precedente giudizio contro il datore formale avrebbero precluso la successiva domanda di accertamento del rapporto di lavoro in capo ad altra società; 2) violazione del giudicato interno e delle norme sulle impugnazioni, lamentando che il lavoratore in appello non avrebbe censurato specificamente il capo della sentenza di primo grado che riteneva comunque preclusa la domanda contro un diverso soggetto; 3) violazione delle norme sostanziali sull’impresa e sul rapporto di lavoro, contestando la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi e deducendo l’assenza degli indici richiesti dalla giurisprudenza per affermare la codatorialità tra le società coinvolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato formatosi nel precedente giudizio di impugnazione del licenziamento del datore formale non impedisce al lavoratore di far valere, in un diverso giudizio, l’esistenza di un rapporto di lavoro sostanziale con un altro o con più datori di lavoro nell’ambito di una codatorialità. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che l’appello del lavoratore aveva comunque investito la decisione di primo grado nella parte in cui considerava preclusa la domanda e aveva riproposto integralmente le originarie conclusioni. Ha infine rigettato il terzo motivo, perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, la ricorrenza degli elementi della codatorialità: inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva del gruppo, condivisione della prestazione tra più società, esercizio di poteri datoriali da parte di più soggetti e conseguente obbligazione solidale. La Corte ha inoltre rilevato che la censura del ricorrente mirava in realtà a contestare un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile rispetto al rapporto deciso, ma non preclude l’azione volta ad accertare un distinto rapporto di lavoro sostanziale con diverso o plurimo datore nell’ipotesi di codatorialità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state respinte perché dirette in parte a rimettere in discussione accertamenti di fatto.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello è stato ritenuto specifico perché il lavoratore aveva contestato la pretesa preclusione da giudicato e aveva riproposto le conclusioni originarie.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le questioni riproposte in appello risultano sufficientemente devolute quando la parte contesta la ratio decidendi della sentenza di primo grado e insiste sulle originarie conclusioni.

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato per contestare la configurabilità di una struttura imprenditoriale unitaria, ma senza incidenza decisiva rispetto all’accertamento di fatto della codatorialità.

  • art. 2086 c.c.

    Invocato nel quadro delle norme sull’organizzazione dell’impresa; la Corte ha però valorizzato l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione complessiva del gruppo.

  • art. 2094 c.c.

    Rilevante per la nozione di subordinazione e di inserimento del lavoratore nell’organizzazione altrui, utilizzata dalla Corte per descrivere la codatorialità.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per negare che l’assetto societario fosse fraudolento; la Corte ha evidenziato che la codatorialità può esistere anche in gruppi genuini, senza necessità di frode.

  • art. 1, comma 47 ss., L. n. 92/2012

    Costituisce il rito seguito nel precedente giudizio di impugnazione del licenziamento del datore formale, richiamato ai fini dell’eccezione di giudicato.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    La reintegrazione disposta nel precedente giudizio era stata pronunciata ai sensi di questa norma, ma tale decisione non ha impedito l’accertamento della codatorialità in un giudizio distinto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 102 c.p.c.

    Nelle domande di accertamento di un rapporto plurisoggettivo di codatorialità è necessaria l’estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati come contitolari del rapporto.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi sul licenziamento intimato dal datore formale non preclude al lavoratore la successiva azione volta ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro sostanziale con altro soggetto o con più soggetti, quando si deduca una codatorialità autonoma rispetto al rapporto formalmente intercorso.
  • La codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva del gruppo e la condivisione della prestazione tra più società che esercitano congiuntamente i poteri datoriali e assumono la posizione di datori sostanziali.
  • L’accertamento dell’unico centro di imputazione di interessi è rimesso al giudice di merito e si fonda su elementi fattuali quali l’integrazione organizzativa e produttiva, il coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario e l’utilizzazione promiscua della prestazione lavorativa.
  • La codatorialità può essere riconosciuta anche in gruppi societari genuini e non necessariamente fraudolenti; non è indispensabile dimostrare un abuso della struttura societaria o un’interposizione illecita di manodopera.
  • Quando il lavoratore agisce per l’accertamento di un rapporto plurisoggettivo di codatorialità, il contraddittorio deve essere esteso a tutti i soggetti ritenuti contitolari del rapporto, poiché l’azione mira all’accertamento con efficacia di giudicato di un unico centro di imputazione passiva.
  • In sede di legittimità non è censurabile, come violazione di legge, la mera contestazione dell’apprezzamento delle prove e degli indici fattuali compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza della codatorialità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

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