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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31789/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la revoca/attenuazione delle misure cautelari (obbligo di dimora e presentazione alla P.G.). Il ricorrente deduceva vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p.: contestava la persistenza delle esigenze cautelari e la valutazione del quadro indiziario, richiamando l'esistenza di un decreto di citazione a giudizio per reati analoghi nel tribunale di Locri (che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe la sua non responsabilità in atti successivi), la presunta sostituzione della misura con il divieto di dimora (ordinanza 19.10.2021) non considerata dal Tribunale, l'assenza di indizi concreti oltre alla sola titolarità dell'autocarro (usato da terzi), l'omessa risposta ai rilievi difensivi, l'illogicità della motivazione quanto alla attualità del pericolo di reiterazione e la violazione del principio di proporzionalità ex art. 275 commi 2 e 3 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: nonostante la mancata produzione in atti dell'ordinanza di sostituzione, anche una diversa misura non esclude l'interesse all'impugnazione quando permangono gravi indizi ed esigenze cautelari. La Corte ha confermato che sussiste un valido quadro indiziario basato sulla persistente presenza dell'indagato nel territorio di commissione, sulla sua esclusiva titolarità dell'autocarro utilizzato per numerosi conferimenti illeciti di rifiuti, sulla inverosimiglianza della tesi dell'abbandono del mezzo, sull'assenza di iscrizione del veicolo nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di autorizzazioni per la Ecoservizi, nonché sulla negativa personalità dell'indagato (procedimenti pendenti e misura di prevenzione). Quanto alla presunzione connessa all'art. 452‑quaterdecies c.p., la Corte ha osservato che tale presunzione opera in relazione all'applicazione di misure custodiali ai sensi dell'art. 275 comma 3 c.p.p., ma ha comunque ritenuto la valutazione del tribunale del riesame adeguata anche nel regime ordinario. La censura sul principio di proporzionalità è stata dichiarata generica e priva della necessaria correlazione con le motivazioni impugnate. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata per indicare il rimedio del riesame avverso il provvedimento del GIP; contestualizza la via processuale scelta per impugnare le misure cautelari

  • art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di legge e vizi motivazionali/contraddittorietà o illogicità della motivazione)

  • art. 452‑quaterdecies c.p.

    Norma sostanziale richiamata in relazione a una presunzione legata al reato; la Corte osserva che la presunzione rileva soprattutto in connessione con l'applicazione di misure custodiali ai sensi dell'art. 275 c.p.p., mentre con misure diverse valgono le regole ordinarie di valutazione delle esigenze cautelari

  • art. 275 commi 2 e 3 c.p.p.

    Disciplina i presupposti e i criteri per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte richiama che il giudizio sulle esigenze cautelari deve essere prognostico e può essere fondato su elementi concreti quali personalità, condizioni di vita e modalità dei fatti

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La sostituzione di una misura cautelare con un diverso atto non elimina automaticamente l'interesse a impugnare quando permangono gravi indizi e esigenze cautelari: la valutazione del nuovo provvedimento può essere influenzata dagli elementi che giustificavano la misura originaria
  • Per contestare efficacemente misure cautelari in cassazione è necessario non limitarsi a contestazioni generiche di illogicità: le censure devono essere correlate e specifiche rispetto alle ragioni espresse nel provvedimento impugnato
  • Il pericolo di reiterazione può essere fondato su valutazioni prognostiche derivate da elementi concreti (modus vivendi, precedenti, ripetizione e modalità dei fatti, ruolo nel contesto operativo) e non richiede necessariamente la previsione di una occasione specifica di delinquere
  • La presunzione connessa a specifici reati (es. art. 452‑quaterdecies c.p.) ha rilievo particolare in caso di misure custodiali rilegate dall'art. 275 comma 3 c.p.p.; se viene applicata una misura diversa, prevalgono le regole ordinarie di valutazione delle esigenze cautelari
  • La semplice titolarità di un bene (es. un autocarro) non è automaticamente probatoria dell'assenza o presenza di responsabilità: tuttavia, può concorrere a formare un quadro indiziario se accompagnata da altri elementi (uso esclusivo, modalità e ripetizione delle condotte, mancanza di autorizzazioni)
  • Le doglianze sul principio di proporzionalità devono contenere una motivazione articolata e specifica per essere ammissibili in cassazione; affermazioni generiche di illogicità sono spesso inammissibili

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