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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16458/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare del condominio relativa al consuntivo 2006 e al preventivo 2007. La condomina attrice aveva dedotto: l'omessa convocazione di una condomina, la cui delega al coniuge comproprietario sarebbe stata invalida; la convocazione irregolare di altra partecipante, indicata come chiamata all'eredità e non come proprietaria o erede; e, soprattutto, la mancata considerazione nei bilanci di propri controcrediti che l'attrice assumeva risultare da una transazione del 6.6.2005 e da varie sentenze passate in giudicato. Il Tribunale aveva respinto le domande e accolto la domanda riconvenzionale del condominio di accertamento negativo del credito. In appello la soccombente aveva denunciato, tra l'altro, la nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e per presunta incompatibilità del giudice ex artt. 51 e 52 c.p.c. a causa di un esposto presentato agli avvocati difensori, oltre a insistere sulla invalidità della delibera e sulla pretesa esistenza dei controcrediti. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche; 2) nullità per violazione delle norme sull'astensione/ricusazione del giudice; 3) violazione di norme condominiali e civilistiche per omessa convocazione di due soggetti e per la loro incidenza sulla validità della delibera; 4) violazione di numerose norme sostanziali e processuali in relazione all'esistenza dei controcrediti e dei giudicati prodotti, con censura anche sulla motivazione; 5) contestazione della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., sostenendo che la pretesa azionata derivasse da una transazione poi asseritamente inadempiuta dal condominio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo per difetto di interesse, perché l'eventuale nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini non avrebbe comportato la rimessione al primo giudice e la ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio derivante dalla mancata dichiarazione di nullità in appello; il secondo perché non era stata proposta ricusazione e, in ogni caso, non erano state dedotte circostanze concrete idonee a dimostrare una causa di astensione obbligatoria rilevante; il terzo perché il vizio di omessa/irregolare convocazione integra al più una causa di annullabilità della delibera, azionabile solo dal condomino pretermesso, mentre la ricorrente non aveva efficacemente dedotto un vizio sulla formazione del quorum e, comunque, l'onere della prova del vizio gravava su chi impugnava. Ha poi ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che i giudici di merito avevano già escluso l'esistenza del credito della ricorrente, anche alla luce del giudicato sulla transazione del 6.6.2005 risolta per inadempimento della dante causa, e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e documentale, non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio motivazionale era precluso dal doppio conforme. Ha infine respinto il quinto motivo, confermando la condanna ex art. 96 c.p.c. anche in appello, ritenendo corretta la motivazione sulla temerarietà della pretesa, alla luce dell'accertata inesistenza del controcredito e dell'uso abusivo dello strumento processuale. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    termini per comparse conclusionali e repliche

    La mancata concessione dei termini, se esistente, non comporta automaticamente la rimessione della causa al primo giudice; in cassazione il motivo è inammissibile se non viene allegato un concreto pregiudizio derivante dalla mancata declaratoria di nullità in appello.

  • artt. 51 e 52 c.p.c.

    Le cause di astensione/ricusazione del giudice devono essere fatte valere con lo specifico strumento della ricusazione; in mancanza, non possono essere normalmente riproposte come autonoma causa di nullità della sentenza.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico; una generica denuncia di violazione di legge, non accompagnata da una chiara critica alla decisione impugnata, è inammissibile.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata tutela finalità pubblicistiche e può essere pronunciata anche d'ufficio; richiede l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, senza necessità di domanda o prova del danno.

  • art. 88 c.p.c.

    La responsabilità aggravata sanziona la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale e l'abuso del potere di agire in giudizio.

  • art. 1136 c.c.

    La dedotta invalidità della delibera per carenza dei quorum deve essere provata da chi impugna la deliberazione.

  • art. 1441 c.c.

    La legittimazione a chiedere l'annullamento per vizio di convocazione spetta al soggetto direttamente pretermesso.

  • art. 1324 c.c.

    È richiamato per la disciplina dell'annullabilità della delibera in presenza di un vizio procedimentale assimilabile.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del vizio della delibera e dell'esistenza del credito gravava sulla parte che li allegava.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno formatosi sulla transazione risolta per inadempimento non può essere rimesso in discussione nel presente giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La mancata convocazione o irregolare convocazione di un condomino integra, di regola, un vizio di annullabilità della delibera, azionabile solo dal soggetto pretermesso, che deve anche provare il vizio dedotto.
  • Chi impugna una delibera condominiale deve allegare e provare i fatti costitutivi del vizio, inclusa l'eventuale incidenza sul quorum deliberativo; non basta una deduzione generica.
  • La sentenza di appello che non dichiari la nullità della sentenza di primo grado è censurabile in cassazione solo se il vizio ha concretamente inciso sul diritto di difesa e ha prodotto un pregiudizio attuale per il ricorrente.
  • Le cause di astensione del giudice non si trasformano automaticamente in motivo di nullità della sentenza se la parte non ha utilizzato l'istituto della ricusazione nei modi e nei termini previsti.
  • La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del materiale documentale quando i giudici di merito abbiano già reso una valutazione conforme in entrambi i gradi.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può fondarsi sulla manifesta infondatezza della pretesa o dell'impugnazione, quando emerga un uso strumentale del processo in violazione dei doveri di lealtà e probità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese condominialiImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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