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Legge

L.R. Abruzzo 11/2016

Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 11/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 11/2016 modifica varie leggi regionali su canoni per uso idroelettrico, ERSI e servizio idrico integrato, proroga alcuni termini e introduce disposizioni sulle attività cinofile nelle aree protette. Diverse parti sono state poi dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale (art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d); art. 4).

Modifiche alla disciplina regionale abruzzese su canoni idroelettrici, servizio idrico integrato, acque e aree protette

Modifiche alla disciplina regionale su acque, servizio idrico e aree protette

La legge regionale Abruzzo n. 11 del 2016 interviene su più testi normativi regionali, soprattutto in materia di acque, canoni idroelettrici, servizio idrico integrato e aree protette. L’atto è entrato in vigore il 15 aprile 2016, ma alcune sue parti sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Canone per uso idroelettrico e disciplina dei conguagli

La legge modifica la disciplina dei canoni relativi all’uso idroelettrico contenuta nella L.R. 25/2011.

  • Per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kW, il costo unitario è fissato in euro 35,00 per kW, oltre agli aggiornamenti legati al tasso di inflazione programmata.
  • È previsto un versamento anticipato, a titolo di acconto, entro il 28 febbraio di ogni anno; per il 2016 il termine è stato fissato al 31 maggio 2016.
  • Il concessionario/utente deve comunicare al Servizio regionale competente la potenza efficiente dell’anno precedente, certificata da un organismo terzo abilitato.
  • La Regione provvede al conguaglio sulla base della potenza efficiente comunicata; il saldo va versato entro 60 giorni dalla richiesta.
  • Se la potenza efficiente è inferiore alla potenza nominale, non è dovuto alcun rimborso al concessionario.
  • In caso di mancata comunicazione della potenza efficiente, il canone è triplicato rispetto a quello calcolato sulla potenza nominale media di concessione.
  • La Giunta regionale può affidare la verifica dei dati a società controllate dalla Regione, tramite contratti di servizio pluriennali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La stessa legge abroga anche un precedente comma dell’art. 12 della L.R. 25/2011.

Proroghe e termini transitori nella L.R. 25/2011

Sono prorogati due termini previsti nella disciplina regionale sulle acque:

  • il termine “entro il 30 giugno 2016” è sostituito da “entro il 31 dicembre 2016”;
  • il termine “31 dicembre 2015” è sostituito da “31 dicembre 2016”.

Inoltre è abrogato, dalla data di entrata in vigore della legge, il comma 6 dell’art. 11 della L.R. 5/2016 (legge di stabilità regionale 2016).

Modifiche alla disciplina del servizio idrico integrato e dell’ERSI

La legge interviene anche sulla L.R. 9/2011, relativa al Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo.

  • Lo statuto dell’ERSI è approvato con atto della Giunta regionale.
  • Nel sistema di governance vengono precisati i riferimenti normativi e la composizione/designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione.
  • Il Consiglio di amministrazione assume funzioni di indirizzo e controllo.
  • Il Direttore generale è titolare dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e degli ulteriori poteri di gestione dell’Ente.

Modifica alla soppressione dell’Autorità dei bacini

La L.R. 5/2015 è modificata estendendo da 90 a 270 giorni il termine previsto all’art. 2, comma 1, oppure, se anteriore, fino alla definizione delle procedure richiamate dall’art. 51 della legge statale n. 221/2015.

Attività cinofile nelle aree protette regionali

La legge introduceva nella L.R. 38/1996 disposizioni volte a consentire attività cinofile e cinotecniche in alcune aree protette regionali, con specifici vincoli temporali e territoriali:

  • nelle zone B, C e D dei parchi naturali regionali;
  • nelle riserve regionali naturali guidate, controllate e speciali;
  • con regolazione demandata ai regolamenti dei parchi o ai piani di assetto naturalistico;
  • garantendo comunque la pratica per almeno otto mesi l’anno e su percentuali minime di territorio indicate dalla norma;
  • prevedendo, nelle more dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione, la possibilità di svolgimento per l’intero anno sulle aree interessate;
  • con obbligo di comunicazione all’ente gestore almeno 15 giorni prima;
  • restando sempre consentite le semplici passeggiate con cane al seguito, senza preavviso.

Regime finanziario

La legge dichiara espressamente la neutralità finanziaria: non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Obsolescenza e incostituzionalità sopravvenuta

Ai fini dell’utilità pratica dell’atto, occorre considerare che parti rilevanti sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale:

  • dell’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), e in via conseguenziale anche la lettera d);
  • dell’art. 4 nel suo complesso.

Pertanto, la disciplina sui canoni idroelettrici nella parte colpita dalla sentenza e l’intero intervento sulle attività cinofile nelle aree protette non sono oggi affidabili come base normativa applicabile. Le altre modifiche restano rilevanti solo nei limiti della loro persistente efficacia.

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