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Legge

L.R. Abruzzo 10/2016

Interventi per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale in caso di morosita' incolpevole.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 10/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina un contributo fino a 40.000 euro per estinguere anticipatamente il mutuo della prima casa di soggetti in morosità incolpevole, con surroga della Regione nell’ipoteca e rimborso rateizzato del contributo. Prevede requisiti ISEE, residenza, cittadinanza, priorità di accesso, convenzioni con banche e notai, e una copertura finanziaria iniziale per il 2016.

Interventi regionali per l'acquisto della prima casa in caso di morosità incolpevole

Interventi regionali per l’acquisto della prima casa in caso di morosità incolpevole

La legge della Regione Abruzzo istituisce un sostegno economico e finanziario per i soggetti che, per una sopravvenuta e non imputabile riduzione della capacità reddituale, non riescano a far fronte alle rate del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale. La disciplina opera nel solo territorio abruzzese ed è costruita per favorire il mantenimento della prima casa, con meccanismi di estinzione anticipata del mutuo, surroga della Regione e successiva restituzione rateizzata del contributo.

Finalità dell’intervento

La Regione interviene per attenuare gli effetti della crisi economica sulle famiglie e sui lavoratori, consentendo il sostegno a chi versi in morosità incolpevole su mutui bancari destinati all’acquisto della prima casa. L’obiettivo è evitare la perdita dell’abitazione principale attraverso un intervento pubblico di natura sociale e finanziaria.

Contributo per estinzione anticipata del mutuo

Il cuore della disciplina è la concessione di un contributo regionale per l’estinzione anticipata del mutuo bancario contratto per l’acquisto dell’immobile ad uso abitativo principale. Il contributo può arrivare fino a 40.000 euro complessivi, importo che comprende anche le spese necessarie per l’estinzione anticipata del mutuo.

Contestualmente all’estinzione:

  • la Regione subentra, ai sensi dell’art. 1201 c.c., nella garanzia reale costituita dall’ipoteca sull’immobile;
  • l’atto di surroga deve essere stipulato secondo le forme e modalità previste dalla normativa civilistica.

Restituzione rateizzata e recupero del credito

All’atto dell’estinzione del mutuo, la Regione stipula con il beneficiario un apposito contratto per la restituzione rateizzata del contributo concesso. Tale contratto deve definire termini, modalità e condizioni di rimborso tenendo conto della particolare situazione economica del contraente e, in ogni caso, prevedendo condizioni più favorevoli rispetto a quelle originariamente pattuite con la banca.

In caso di inadempimento del beneficiario, la Regione avvia le procedure legali per il recupero del credito, comprensivo:

  • del contributo erogato;
  • dei costi dell’atto di surrogazione;
  • delle spese sostenute.

Morosità incolpevole: nozione e cause

La morosità incolpevole è definita come la sopravvenuta impossibilità di pagare la rata del mutuo a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Le cause rilevanti sono:

  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate per cause di forza maggiore o per perdita di avviamento in misura consistente, oppure consistente e persistente riduzione del reddito;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, se ciò comporta una rilevante riduzione del reddito complessivo o spese mediche e assistenziali notevoli.

Requisiti per l’accesso

Per ottenere il contributo la Regione verifica, nei limiti delle disponibilità finanziarie, che il richiedente possieda i seguenti requisiti:

  • reddito ISEE non superiore a 35.000 euro, oppure reddito derivante da regolare attività lavorativa con ISEE non superiore a 26.000 euro;
  • titolarità di un mutuo bancario per l’acquisto di un’unità immobiliare ad uso abitativo principale situata in Abruzzo e residenza stabile nell’immobile, con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9 e A10;
  • cittadinanza italiana, di un Paese UE, oppure, per cittadini non UE, regolare titolo di soggiorno;
  • assenza, in capo al richiedente o a un componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze familiari nella provincia di residenza.

Priorità e criteri preferenziali

Nella concessione del contributo hanno priorità:

  • i proprietari destinatari di un provvedimento esecutivo;
  • i proprietari destinatari di un formale atto di messa in mora per mancato pagamento della rata di mutuo.

A parità di condizioni, costituisce criterio preferenziale la presenza nel nucleo familiare di almeno un componente:

  • ultrasettantenne;
  • minore;
  • con invalidità accertata almeno pari al 74%;
  • in carico ai servizi sociali o alle ASL per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Soggetti attuatori, vigilanza e convenzioni

Per l’attuazione degli interventi la Regione può avvalersi dell’assistenza tecnico-finanziaria di FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese), secondo le disposizioni attuative della Giunta regionale e nel rispetto della normativa statale ed europea.

La Regione esercita inoltre vigilanza e monitoraggio sull’operato svolto da FI.R.A. S.p.A.

È prevista anche la promozione di convenzioni:

  • con istituti di credito o loro associazioni rappresentative, per ottenere condizioni di favore nell’estinzione anticipata del mutuo;
  • con singoli studi notarili o con l’ordine territoriale del Notariato, per ottenere condizioni di favore nella stipula degli atti pubblici necessari.

Disposizioni attuative e tempistiche

La Giunta regionale deve adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, le disposizioni attuative mediante deliberazione.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi dal 15 aprile 2016.

Copertura finanziaria

Per l’esercizio 2016 è stata autorizzata una spesa di 100.000 euro, mediante apposito stanziamento nel bilancio regionale nella Missione 12, Programma 04, Titolo 2. La copertura è stata assicurata tramite una variazione di bilancio di pari importo, con riduzione di risorse della Missione 1, Programma 12.

Per le annualità successive, gli oneri sono coperti dallo stanziamento annualmente determinato con la legge di bilancio, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 118/2011.

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