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Legge

L.R. Abruzzo 8/2016

Modifiche alle leggi regionali 6/2016, 17/2001, 23/2011, 28/2011, 23/2015, 42/2015, 18/1983, 36/2015 e interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 40/2010.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 8/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo interviene su bilancio del Consiglio, assegnazione di autisti, missioni istituzionali, compensi ARAP, disciplina sismica e tutela idraulica. Alcune disposizioni hanno efficacia solo dal trasferimento delle funzioni sismiche o riguardano scadenze del 2016. Un articolo su fasce fluviali è stato poi abrogato.

Modifiche finanziarie, organizzative e tecniche a leggi regionali abruzzesi e interpretazione autentica su missioni consiliari

Modifiche eterogenee a norme regionali abruzzesi

La legge regionale Abruzzo n. 8 del 2016 reca una serie di interventi puntuali su bilancio, organizzazione degli organi regionali, compensi di enti strumentali, disciplina in materia sismica e tutela dei corsi d’acqua. Il testo consolidato mostra anche disposizioni con efficacia legata a eventi amministrativi già conclusi e una norma successivamente abrogata.

Bilancio del Consiglio regionale

Viene integrata la disciplina del bilancio del Consiglio regionale, con approvazione del bilancio del Consiglio di cui al verbale consiliare 16 dicembre 2015 n. 51/3, come modificato, e sua copertura a valere sulla Missione 1, Programma 01, Capitolo 11102/01. La disposizione si inserisce nel quadro dell’autonomia contabile del Consiglio regionale.

Organizzazione del personale di supporto agli organi politici

Per le strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale si prevede che i due autisti assegnati alle autorità aventi diritto possano essere scelti indifferentemente tra dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale, purché in possesso del profilo richiesto. La scelta avviene d’intesa e su base fiduciaria, anche in relazione alla maggiore vicinanza dei domicili. I dipendenti non utilizzati per tale finalità sono destinati ad altri compiti nelle strutture di appartenenza.

Interpretazione autentica sulle missioni dei consiglieri

In materia di trattamento economico e rimborsi missione, l’autorizzazione alla missione non è dovuta per:

  • il Presidente della Giunta;
  • il Presidente del Consiglio;
  • i componenti dell’Esecutivo, se formalmente delegati dal Presidente della Giunta a esercitare specifiche funzioni;
  • i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, se formalmente delegati dal Presidente del Consiglio a sostituirlo. La norma chiarisce quindi retroattivamente il significato della locuzione riferita al consigliere debitamente autorizzato.

Compensi e rimborsi degli organi dell’ARAP

Per l’ARAP vengono determinati compensi e rimborsi degli organi di amministrazione e controllo:

  • al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta un’indennità annua lorda pari al 50% di quella dei consiglieri regionali, al netto di IVA ed oneri previdenziali a carico dell’ARAP;
  • ai consiglieri di amministrazione spetta il 25% della medesima indennità;
  • al Presidente del Collegio dei revisori spetta un compenso annuo lordo pari al compenso massimo previsto dalla disciplina statale per i revisori degli enti locali della fascia demografica più elevata, ridotto del 10%, al netto di IVA e contributi;
  • agli altri revisori spetta i 2/3 del compenso del Presidente;
  • è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate secondo un regolamento interno.

Riordino della disciplina sismica e trasferimento agli uffici regionali

La legge modifica in modo esteso la L.R. 28/2011 sul rischio sismico, sostituendo il riferimento alle strutture provinciali con quello agli uffici regionali e al Tavolo tecnico di coordinamento. La disciplina risultante attribuisce agli uffici regionali le funzioni di autorizzazione, deposito, vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica, con trasmissione dei dati informatizzati al Tavolo tecnico di coordinamento.

Contributi per istruttoria, vigilanza e controlli sismici

Per le richieste di autorizzazione e per il deposito dei progetti è dovuto un contributo da parte dei privati per coprire spese di istruttoria, vigilanza, controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l’esercizio delle funzioni regionali. Le entrate sono destinate al bilancio regionale e, dopo l’attivazione delle procedure informatizzate, sono riscosse dalla Regione. È previsto anche un contributo del 5% per le spese di istruttoria relative agli studi di microzonazione sismica a carico dei Comuni beneficiari.

Decorrenza delle modifiche sulla materia sismica

L’efficacia delle modifiche alla L.R. 28/2011 decorre dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni in materia di rischio sismico stabilita negli accordi previsti dalla L.R. 32/2015. Anche la ricollocazione delle pratiche già giacenti presso gli uffici provinciali opera alla data di effettivo trasferimento delle funzioni.

Microzonazione sismica: copertura finanziaria e compensi ai tavoli tecnici

Per gli studi di microzonazione sismica e per le attività collegate si prevede una copertura finanziaria articolata tra fondi statali, cofinanziamento regionale e risorse di bilancio regionale. È inoltre riconosciuto il rimborso spese ai componenti esterni del Tavolo tecnico regionale di monitoraggio e dei Tavoli Tecnico-Scientifici, con oneri finanziati dalle entrate previste dalla legge.

Proroga di termini in altra legge regionale del 2015

La legge modifica la L.R. 23/2015 spostando dal 15 febbraio 2016 al 15 marzo 2016 alcuni termini previsti per gli adempimenti collegati a quella disciplina.

Modifica al bilancio del Consiglio regionale

Viene soppressa una parte testuale della L.R. 42/2015 relativa alle modifiche di competenza e cassa del bilancio di previsione del Consiglio regionale, senza incidere sul resto della disciplina finanziaria.

Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e tutela del territorio

La legge interviene sull’articolo 80 della L.R. 18/1983, estendendo e rimodulando le fasce di interdizione lungo i corsi d’acqua e sostituendo i riferimenti ai corsi iscritti negli elenchi statali con quelli dell’allegato A della L.R. 36/2015. Per alcune tipologie di interventi edilizi e per i corsi d’acqua non compresi nell’allegato A è prevista una riduzione della fascia a 50 metri. Tuttavia questa disposizione è oggi abrogata.

Aggiornamento dell’allegato sui corsi d’acqua

L’allegato A della L.R. 36/2015 viene integrato con tre ulteriori corsi d’acqua: Fiume Salto, Fiume Imele e Fiume Turano, con i relativi tratti individuati dalla sorgente al confine regionale o fino alla confluenza indicata.

Obsolescenza

La norma contiene previsioni ormai superate per ragioni temporali o organizzative, in particolare quelle legate al bilancio 2016, ai termini del 2016 e alle disposizioni successivamente abrogate in materia di fasce fluviali.

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