L.R. Abruzzo 9/2016
Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Abruzzo campagne informative e formative per prevenire il soffocamento accidentale dei bambini da 0 a 10 anni, coinvolgendo scuole, ASL e associazioni. Prevede corsi di una giornata per personale e genitori, con protocolli d’intesa e senza nuovi oneri per il bilancio regionale. In vigore dall’8 marzo 2016; non contiene termini finali di applicabilità.
Prevenzione del soffocamento accidentale dei bambini e formazione sulle manovre pediatriche di disostruzione
Prevenzione del soffocamento pediatrico e formazione
La legge disciplina interventi della Regione Abruzzo per prevenire il soffocamento accidentale dei bambini da zero a dieci anni e per diffondere la conoscenza delle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e della rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base. L’impostazione è fortemente preventiva e formativa, con coinvolgimento di istituzioni scolastiche, servizi sanitari e soggetti del terzo settore.
Finalità e ambito di intervento
La Regione promuove iniziative rivolte alla prevenzione della morte per soffocamento accidentale e alla sensibilizzazione del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. Le azioni possono essere attuate anche mediante protocolli o intese con ASL territoriali, Ufficio scolastico regionale, scuole, Croce Rossa Italiana, Associazione dei Medici Pediatri Italiani e altre realtà associative impegnate nella tutela dell’infanzia.
Destinatari
I destinatari della disciplina sono:
- il personale docente degli asili nido e delle scuole dell’infanzia della Regione Abruzzo;
- il personale non docente e i collaboratori che operano in tali strutture;
- i genitori dei bambini in età infantile residenti in Abruzzo.
Campagne di educazione e informazione
La Regione si impegna a promuovere campagne di educazione e informazione per sensibilizzare istituzioni scolastiche, personale e genitori sulle tecniche di disostruzione pediatrica. Per tali iniziative è prevista la stipula di un protocollo d’intesa con i soggetti istituzionali e associativi indicati dalla legge.
La Regione sostiene inoltre:
- la comunicazione dell’iniziativa tramite le strutture dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale;
- la stampa del materiale informativo da distribuire nelle giornate formative.
Tutte le attività devono svolgersi senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Organizzazione dei corsi di formazione
I soggetti attuatori individuati dal protocollo organizzano i corsi con il proprio personale dipendente o volontario, garantendo un istruttore ogni cinque partecipanti. Il percorso formativo è concentrato in una sola giornata e comprende:
- una parte teorica, con spiegazione e proiezione di slides sulle tecniche di disostruzione pediatrica di base e sulla rianimazione cardiopolmonare pediatrica, in linea con gli iter formativi della Task Force Nazionale Rianimazione Cardiopolmonare BLSD della Croce Rossa Italiana del 2009 e successivi aggiornamenti;
- una parte pratica, con esercitazioni simulate su manichini pediatrici e lattanti per casi di ostruzione parziale o totale, con bambini o lattanti coscienti e incoscienti.
Al termine viene rilasciato un certificato di partecipazione.
Regolamento attuativo e possibili premialità
Entro tre mesi dall’entrata in vigore, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, deve disciplinare con regolamento le modalità di attuazione della legge. Il regolamento può prevedere specifiche premialità nei criteri di erogazione dei contributi a favore delle istituzioni scolastiche che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita e sulla prevenzione primaria.
Monitoraggio e clausola valutativa
Dal secondo anno successivo all’entrata in vigore, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui risultati degli interventi, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni delle ASL territoriali. La relazione deve dare risposta, in particolare, su:
- numero di corsi realizzati e relativi esiti;
- grado di soddisfazione del fabbisogno;
- diffusione territoriale e partecipazione;
- contributo dei soggetti attuatori;
- criticità emerse e soluzioni adottate. La relazione è presentata al Consiglio e resa pubblica sul sito web del Consiglio regionale.
Copertura finanziaria
L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT ed è applicabile dal 8 marzo 2016. Non emergono limiti temporali finali specifici di efficacia.
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