Cassazione Civile, Ordinanza n. 06693/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società assicurata aveva convenuto in giudizio l'assicuratore chiedendo l'indennizzo per danni subiti dal proprio immobile in occasione di una violenta tempesta con pioggia, vento e fulmini. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la copertura fosse sospesa al momento del sinistro, perché il premio era stato incassato solo dopo l'evento. In appello la società aveva sostenuto che: il pagamento del premio era stato inizialmente offerto nei termini ma rifiutato dalla compagnia in attesa delle appendici di polizza; le appendici erano state inviate tardivamente dall'assicuratore; il sinistro era stato denunciato prima del pagamento; l'assicuratore, avendo accettato il premio senza riserve e conoscendo il sinistro, non avrebbe potuto opporre la sospensione della garanzia. La Corte d'appello ha respinto il gravame. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con tre motivi connessi, omesso esame di un fatto decisivo per mancata ammissione delle prove orali, nullità per carenza assoluta di motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie e motivazione contraddittoria o apparente, lamentando che non fosse stata consentita la prova del rifiuto del pagamento da parte dell'assicuratore, del ritardo nell'invio delle appendici, della tempestività della denuncia e delle circostanze del sinistro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondati i motivi, chiarendo che il rigetto delle prove testimoniali non era viziato perché, in entrambe le ricostruzioni alternative della vicenda, le circostanze da provare sarebbero state irrilevanti: se al 20 settembre non era ancora concluso un contratto assicurativo, non poteva esservi copertura; se invece il contratto era già concluso, l'assicurata avrebbe potuto adempiere con diversa modalità e costituire il creditore in mora, senza che il dedotto rifiuto del contante rendesse utile la prova testimoniale. La Corte ha inoltre ribadito che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e ha confermato la condanna della ricorrente alle spese di lite, dando atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1888 c.c.
il contratto di assicurazione può essere provato soltanto per iscritto, mediante produzione della polizza sottoscritta; ciò rende irrilevante la prova orale su un contratto non documentato in modo idoneo.
art. 1901 c.c.
il pagamento tardivo del premio non comporta, di per sé, rinuncia tacita dell'assicuratore alla sospensione della garanzia; per rinunciare occorre una volontà chiara e univoca.
art. 118 Cod. ass.
se il contratto era già concluso, l'assicurato poteva eseguire il pagamento con modalità diverse dal contante, così da costituire in mora il creditore che avesse rifiutato l'incasso.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo può ravvisarsi quando la parte sia stata preclusa nell'assolvimento dell'onere probatorio da motivazioni apparenti o perplesse; nel caso concreto, tuttavia, il vizio è stato escluso.
art. 360 n. 4 c.p.c.
la dedotta nullità per motivazione carente o apparente non è stata ravvisata, perché il diniego delle prove era giustificato dall'irrilevanza delle circostanze dedotte.
art. 132 c.p.c.
la sentenza deve essere sorretta da motivazione non apparente; la Corte ha però ritenuto che la motivazione della decisione impugnata, pur integrabile, fosse sufficiente.
art. 115 c.p.c.
la ricorrente invocava la non contestazione del fatto della denuncia antecedente al pagamento, ma la Corte ha comunque ritenuto tale circostanza inidonea a mutare l'esito della causa.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione, la prova del rapporto deve risultare per iscritto: se il documento contrattuale non dimostra l'operatività della copertura al momento del sinistro, la pretesa indennitaria non può fondarsi su prove orali sostitutive.
- Il pagamento tardivo del premio, di regola, comporta la sospensione della garanzia; l'accettazione del pagamento senza riserve non vale, da sola, come rinuncia tacita dell'assicuratore alla sospensione, che richiede una manifestazione di volontà chiara e univoca.
- Quando la parte deduce il rifiuto del pagamento da parte del creditore, deve anche dimostrare che quel rifiuto sia giuridicamente rilevante e che non esistano modalità alternative di adempimento idonee a costituire il creditore in mora.
- Il rigetto di istanze istruttorie non integra vizio di motivazione se i fatti da provare sono, per la ricostruzione del rapporto, comunque irrilevanti o incapaci di incidere sul decisum.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto allegato non sia stato supportato da prova e, comunque, non sia decisivo alla luce della disciplina sostanziale applicabile.
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