Sentenza del 02/07/2015 n. 6049 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Base imponibile - Cessione d'azienda - Valore di avviamento - Determinazione - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, sostenendo che l'Ufficio avesse sovrastimato il valore dell'avviamento dell'azienda ceduta mediante l'applicazione di formule e criteri astratti, senza svolgere un concreto accertamento della situazione specifica dell'impresa. In particolare, l'Ufficio avrebbe omesso di considerare elementi rilevanti, tra cui i valori normalmente praticati per aziende dello stesso settore, e non avrebbe corroborato con dati concreti i presupposti del criterio utilizzato.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta non adeguatamente dimostrata. L'Amministrazione non può limitarsi a indicare il criterio astratto utilizzato per calcolare il maggior valore dell'avviamento, ma deve fornire elementi concreti riferiti alla specifica azienda e dimostrare in fatto i presupposti dell'accertamento. Il contribuente, a sua volta, può contestare la presunzione producendo elementi fondati sul medesimo criterio o su parametri alternativi, come i valori di mercato del settore. L'accertamento è quindi risultato illegittimo o comunque non sostenibile nella parte fondata su una mera applicazione automatica di formule.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sulla cessione d'azienda
Il valore dell'azienda e dell'avviamento deve essere determinato sulla base della situazione concreta dell'azienda trasferita; l'Amministrazione può procedere a rettifica, ma deve motivare e provare adeguatamente i presupposti della maggiore pretesa.
Principi generali in materia di prova e motivazione dell'accertamento tributario
L'Ufficio non assolve il proprio onere probatorio mediante il solo richiamo a formule o criteri astratti. L'accertamento deve contenere elementi concreti, specifici e verificabili, riferiti al caso esaminato.
Massime di principio
- Nella determinazione del valore di avviamento, l'Amministrazione può utilizzare criteri presuntivi o formule estimative, ma deve adattarli alla concreta situazione dell'azienda e motivare adeguatamente il risultato.
- Una rettifica non può fondarsi esclusivamente su un criterio astratto: devono essere indicati dati specifici relativi all'attività, al settore, alla redditività, alla clientela, alla posizione commerciale e agli altri elementi rilevanti.
- Il contribuente può superare la presunzione dell'Ufficio producendo documentazione contabile, perizie, valori di mercato e dati relativi a cessioni comparabili o alle prassi del settore.
- L'esclusione immotivata di elementi rilevanti, come i prezzi normalmente praticati per aziende analoghe, può rendere insufficiente o illegittimo l'accertamento.
- In una situazione analoga occorre distinguere tra la legittimità astratta del metodo estimativo e la correttezza della sua concreta applicazione: anche un metodo astrattamente ammissibile deve essere sostenuto da dati specifici e verificabili.
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