Sentenza del 02/07/2015 n. 520 - Comm. Trib. Prov. Brescia
ACCERTAMENTO - Imposta IRAP - Raddoppio dei termini - Non opera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato stabilito che il raddoppio dei termini non opera per l’IRAP, poiché non sussistono norme penali che sanzionino le violazioni relative a tale imposta. Di conseguenza, un accertamento notificato oltre il termine ordinario non può essere salvato mediante il raddoppio dei termini previsto per le violazioni penalmente rilevanti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione del raddoppio dei termini ordinari di accertamento in materia di IRAP, fondato sull’asserita sussistenza di violazioni potenzialmente rilevanti penalmente. Il contribuente ha sostenuto che, per l’IRAP, non esistono specifiche norme penali che sanzionino le relative violazioni e che, pertanto, non poteva essere esteso il termine di accertamento.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento
Il raddoppio dei termini presuppone la sussistenza di una violazione tributaria per la quale vi sia obbligo di denuncia ai sensi delle norme penali tributarie. Tale presupposto non ricorre per le violazioni riguardanti l’IRAP.
Norme penali tributarie applicabili alle imposte sui redditi e all’IVA
Le fattispecie penali tributarie non possono essere applicate analogicamente all’IRAP per giustificare il raddoppio dei termini, in assenza di una specifica previsione normativa.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non è automatico: richiede una violazione riconducibile a una fattispecie penalmente sanzionata e, secondo la disciplina applicabile, l’obbligo di denuncia.
- Per tributi privi di autonome fattispecie penali, come l’IRAP, l’Amministrazione finanziaria non può utilizzare il raddoppio dei termini per estendere il periodo ordinario di accertamento.
- La verifica della tempestività dell’accertamento deve essere effettuata considerando il singolo tributo e non la sola presenza, nella posizione fiscale del contribuente, di possibili violazioni penalmente rilevanti relative ad altre imposte.
- Quando l’accertamento è notificato oltre il termine ordinario, il contribuente può contestarne la decadenza se l’Amministrazione non dimostra uno specifico presupposto legale per il raddoppio.
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