Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/07/2015 n. 520 - Comm. Trib. Prov. Brescia

ACCERTAMENTO - Imposta IRAP - Raddoppio dei termini - Non opera.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stato stabilito che il raddoppio dei termini non opera per l’IRAP, poiché non sussistono norme penali che sanzionino le violazioni relative a tale imposta. Di conseguenza, un accertamento notificato oltre il termine ordinario non può essere salvato mediante il raddoppio dei termini previsto per le violazioni penalmente rilevanti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’applicazione del raddoppio dei termini ordinari di accertamento in materia di IRAP, fondato sull’asserita sussistenza di violazioni potenzialmente rilevanti penalmente. Il contribuente ha sostenuto che, per l’IRAP, non esistono specifiche norme penali che sanzionino le relative violazioni e che, pertanto, non poteva essere esteso il termine di accertamento.

Norme richiamate

  • Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento

    Il raddoppio dei termini presuppone la sussistenza di una violazione tributaria per la quale vi sia obbligo di denuncia ai sensi delle norme penali tributarie. Tale presupposto non ricorre per le violazioni riguardanti l’IRAP.

  • Norme penali tributarie applicabili alle imposte sui redditi e all’IVA

    Le fattispecie penali tributarie non possono essere applicate analogicamente all’IRAP per giustificare il raddoppio dei termini, in assenza di una specifica previsione normativa.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non è automatico: richiede una violazione riconducibile a una fattispecie penalmente sanzionata e, secondo la disciplina applicabile, l’obbligo di denuncia.
  • Per tributi privi di autonome fattispecie penali, come l’IRAP, l’Amministrazione finanziaria non può utilizzare il raddoppio dei termini per estendere il periodo ordinario di accertamento.
  • La verifica della tempestività dell’accertamento deve essere effettuata considerando il singolo tributo e non la sola presenza, nella posizione fiscale del contribuente, di possibili violazioni penalmente rilevanti relative ad altre imposte.
  • Quando l’accertamento è notificato oltre il termine ordinario, il contribuente può contestarne la decadenza se l’Amministrazione non dimostra uno specifico presupposto legale per il raddoppio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.