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Sentenza

Sentenza del 02/07/2015 n. 437 - Corte di Giustizia CEE

Sesta direttiva IVA - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme -Esenzioni IVA per alcune attività di interesse pubblico - Ospedalizzazione e cure mediche - Operazioni strettamente connesse - Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche - Attività autonoma - Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici - Istituto della stessa natura»

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento all'IVA dei servizi di trasporto di organi e campioni biologici destinati ad analisi mediche, cure o trattamenti terapeutici. La sig.ra "A" sosteneva che tali prestazioni dovessero essere esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) o c), della sesta direttiva, qualificandole come prestazioni mediche o come operazioni strettamente connesse all'ospedalizzazione e alle cure mediche. Lo Stato belga sosteneva invece che l'attività, svolta autonomamente da un soggetto terzo e non da una struttura sanitaria riconosciuta, fosse imponibile.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'esenzione non si applica. Il trasporto non costituisce una prestazione medica in senso stretto ai sensi della lettera c), perché non ha direttamente lo scopo di diagnosticare, curare o guarire una malattia. Esso non può neppure beneficiare dell'esenzione prevista dalla lettera b) per le operazioni strettamente connesse alle cure mediche, poiché il prestatore indipendente non è un organismo di diritto pubblico, né un istituto ospedaliero, centro medico, centro diagnostico o altro istituto della stessa natura debitamente riconosciuto. Il fatto che il servizio fosse rimborsato dal sistema previdenziale o fosse funzionalmente utile alle attività sanitarie non è sufficiente a determinare l'esenzione. La causa è stata quindi definita in senso favorevole allo Stato belga quanto al principio dell'imponibilità, mentre le spese del procedimento principale sono state rimesse al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE

    l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure [...] da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti

    L'esenzione per le operazioni strettamente connesse richiede sia un collegamento indispensabile con l'ospedalizzazione o le cure mediche, sia che il servizio sia fornito da un soggetto pubblico o da un istituto sanitario privato della stessa natura, debitamente riconosciuto e operante in condizioni sociali analoghe.

  • Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE

    le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati

    La disposizione riguarda prestazioni mediche in senso stretto, aventi direttamente finalità diagnostica, curativa o terapeutica. Non comprende un servizio autonomo di trasporto di organi o campioni biologici, anche se destinato a rendere possibile un'attività sanitaria.

  • Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE

    la fornitura di organi, di sangue e di latte umani

    L'esenzione riguarda la fornitura degli elementi umani indicati dalla norma, non il trasporto autonomo di organi o prelievi effettuato da un terzo indipendente per conto di ospedali e laboratori.

  • Articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettere a) e b), della sesta direttiva 77/388/CEE

    sono escluse dal beneficio dell'esenzione [...] le prestazioni di servizi e le forniture di beni che non siano indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate

    Le condizioni aggiuntive per le prestazioni strettamente connesse diventano rilevanti solo dopo che siano stati soddisfatti i requisiti principali dell'esenzione, compresa la natura qualificata del prestatore. Nel caso concreto non è stato necessario esaminarle ulteriormente.

  • Articolo 44 del codice IVA belga

    Sono altresì esenti dall'imposta [...] le prestazioni di servizi e le cessioni di beni che sono loro strettamente collegate, effettuate [...] dai centri ospedalieri [...] dalle cliniche e dagli ambulatori

    La normativa belga recepisce l'esenzione unionale, ma la sua applicazione deve essere interpretata conformemente ai requisiti restrittivi fissati dal diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • Le esenzioni IVA in ambito sanitario costituiscono eccezioni al principio generale di imponibilità e devono essere interpretate restrittivamente.
  • Non è sufficiente che un servizio sia utile, necessario o economicamente collegato a cure mediche: deve costituire una tappa indispensabile del percorso terapeutico e soddisfare anche i requisiti soggettivi relativi al prestatore.
  • Un soggetto privato autonomo che fornisce servizi accessori agli ospedali non beneficia automaticamente dell'esenzione applicabile alle strutture sanitarie, anche quando opera esclusivamente per finalità mediche e i suoi servizi sono rimborsati dalla previdenza sociale.
  • La qualifica di "istituto della stessa natura" richiede un ente individualizzato che svolga una funzione sanitaria analoga a quella di ospedali, centri medici o diagnostici; un semplice trasportatore indipendente normalmente non soddisfa tale requisito.
  • La finalità sanitaria del destinatario o dell'utilizzo del servizio non trasforma automaticamente una prestazione logistica o di trasporto in una prestazione medica esente.
  • Il principio di neutralità fiscale non può estendere un'esenzione oltre il testo e i presupposti espressamente previsti dalla normativa.

Testo integrale

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