Sentenza del 02/07/2015 n. 437 - Corte di Giustizia CEE
Sesta direttiva IVA - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme -Esenzioni IVA per alcune attività di interesse pubblico - Ospedalizzazione e cure mediche - Operazioni strettamente connesse - Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche - Attività autonoma - Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici - Istituto della stessa natura»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'IVA dei servizi di trasporto di organi e campioni biologici destinati ad analisi mediche, cure o trattamenti terapeutici. La sig.ra "A" sosteneva che tali prestazioni dovessero essere esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) o c), della sesta direttiva, qualificandole come prestazioni mediche o come operazioni strettamente connesse all'ospedalizzazione e alle cure mediche. Lo Stato belga sosteneva invece che l'attività, svolta autonomamente da un soggetto terzo e non da una struttura sanitaria riconosciuta, fosse imponibile.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'esenzione non si applica. Il trasporto non costituisce una prestazione medica in senso stretto ai sensi della lettera c), perché non ha direttamente lo scopo di diagnosticare, curare o guarire una malattia. Esso non può neppure beneficiare dell'esenzione prevista dalla lettera b) per le operazioni strettamente connesse alle cure mediche, poiché il prestatore indipendente non è un organismo di diritto pubblico, né un istituto ospedaliero, centro medico, centro diagnostico o altro istituto della stessa natura debitamente riconosciuto. Il fatto che il servizio fosse rimborsato dal sistema previdenziale o fosse funzionalmente utile alle attività sanitarie non è sufficiente a determinare l'esenzione. La causa è stata quindi definita in senso favorevole allo Stato belga quanto al principio dell'imponibilità, mentre le spese del procedimento principale sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE
l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure [...] da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti
L'esenzione per le operazioni strettamente connesse richiede sia un collegamento indispensabile con l'ospedalizzazione o le cure mediche, sia che il servizio sia fornito da un soggetto pubblico o da un istituto sanitario privato della stessa natura, debitamente riconosciuto e operante in condizioni sociali analoghe.
Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE
le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati
La disposizione riguarda prestazioni mediche in senso stretto, aventi direttamente finalità diagnostica, curativa o terapeutica. Non comprende un servizio autonomo di trasporto di organi o campioni biologici, anche se destinato a rendere possibile un'attività sanitaria.
Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE
la fornitura di organi, di sangue e di latte umani
L'esenzione riguarda la fornitura degli elementi umani indicati dalla norma, non il trasporto autonomo di organi o prelievi effettuato da un terzo indipendente per conto di ospedali e laboratori.
Articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettere a) e b), della sesta direttiva 77/388/CEE
sono escluse dal beneficio dell'esenzione [...] le prestazioni di servizi e le forniture di beni che non siano indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate
Le condizioni aggiuntive per le prestazioni strettamente connesse diventano rilevanti solo dopo che siano stati soddisfatti i requisiti principali dell'esenzione, compresa la natura qualificata del prestatore. Nel caso concreto non è stato necessario esaminarle ulteriormente.
Articolo 44 del codice IVA belga
Sono altresì esenti dall'imposta [...] le prestazioni di servizi e le cessioni di beni che sono loro strettamente collegate, effettuate [...] dai centri ospedalieri [...] dalle cliniche e dagli ambulatori
La normativa belga recepisce l'esenzione unionale, ma la sua applicazione deve essere interpretata conformemente ai requisiti restrittivi fissati dal diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Le esenzioni IVA in ambito sanitario costituiscono eccezioni al principio generale di imponibilità e devono essere interpretate restrittivamente.
- Non è sufficiente che un servizio sia utile, necessario o economicamente collegato a cure mediche: deve costituire una tappa indispensabile del percorso terapeutico e soddisfare anche i requisiti soggettivi relativi al prestatore.
- Un soggetto privato autonomo che fornisce servizi accessori agli ospedali non beneficia automaticamente dell'esenzione applicabile alle strutture sanitarie, anche quando opera esclusivamente per finalità mediche e i suoi servizi sono rimborsati dalla previdenza sociale.
- La qualifica di "istituto della stessa natura" richiede un ente individualizzato che svolga una funzione sanitaria analoga a quella di ospedali, centri medici o diagnostici; un semplice trasportatore indipendente normalmente non soddisfa tale requisito.
- La finalità sanitaria del destinatario o dell'utilizzo del servizio non trasforma automaticamente una prestazione logistica o di trasporto in una prestazione medica esente.
- Il principio di neutralità fiscale non può estendere un'esenzione oltre il testo e i presupposti espressamente previsti dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 193 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 224 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 392 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 520 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 560 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →