Sentenza del 02/07/2015 n. 224 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Omessa dichiarazione, sì alla detrazione Iva se le fatture furono registrate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo al 2007, emesso dopo l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, chiedeva il riconoscimento della detrazione IVA di 78.752,43 euro relativa a fatture di acquisto regolarmente registrate, nonché la rideterminazione del reddito imponibile IRES e IRAP, sostenendo che l'Ufficio non avesse considerato la variazione negativa delle rimanenze di magazzino e diversi costi documentati e contabilizzati. L'Agenzia sosteneva invece che l'omessa dichiarazione avesse comportato la perdita del diritto alla detrazione IVA e difendeva la determinazione induttiva del reddito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto le eccezioni preliminari dell'Ufficio, ritenendo ammissibile l'appello e non configurabile una mutatio libelli. Nel merito, ha accolto integralmente il gravame: ha stabilito che l'omessa dichiarazione non impedisce automaticamente il riconoscimento del credito IVA quando il contribuente dimostri documentalmente l'esistenza contabile del credito, tramite registri IVA, liquidazioni periodiche, fatture e altra documentazione idonea. Ha inoltre riconosciuto la rilevanza della variazione negativa del magazzino, pari a 64.004,65 euro, e dei costi contabilizzati e documentati. Di conseguenza, ha annullato l'avviso di accertamento. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA. Secondo la Commissione, non può essere applicata in modo da negare automaticamente la detrazione solo perché è stata omessa la dichiarazione, quando il contribuente dimostri l'effettiva esistenza del credito e la regolare registrazione delle fatture.
Art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione
Consente al contribuente di fornire all'Ufficio, entro il termine previsto, la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza del credito non risultante dalla dichiarazione.
Art. 54-bis, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione
In materia IVA, permette di comprovare documentalmente l'esistenza dell'eccedenza detraibile, anche quando la dichiarazione annuale sia stata omessa.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 74/E del 19 aprile 2007
Riconosce la possibilità di dimostrare l'esistenza contabile di un credito IVA maturato in un'annualità con dichiarazione omessa, mediante idonea documentazione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 25 giugno 2013
Conferma che il credito IVA non dichiarato può essere riconosciuto se il contribuente ne dimostra l'effettiva spettanza e consistenza contabile.
Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 26842 del 20 dicembre 2007
Nel processo tributario i motivi di appello non devono essere formulati con rigoroso formalismo, purché consentano di comprendere chiaramente la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione IVA non comporta automaticamente la perdita del credito d'imposta: il contribuente deve però dimostrarne tempestivamente l'esistenza, la spettanza e la corretta contabilizzazione.
- Registri IVA, liquidazioni periodiche, fatture di acquisto, dichiarazioni cartacee e altra documentazione contabile possono costituire elementi idonei a provare il credito, soprattutto se coerenti tra loro.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare il credito IVA con la sola motivazione dell'omessa dichiarazione o del decorso del termine, senza esaminare la documentazione prodotta dal contribuente.
- Nella ricostruzione induttiva del reddito devono essere considerati i costi effettivamente sostenuti, contabilizzati e documentati, comprese le variazioni negative delle rimanenze di magazzino.
- Le memorie successive al ricorso possono precisare e sviluppare motivi già dedotti, ma non possono introdurre vere e proprie nuove contestazioni oltre i termini processuali.
- Per contestare efficacemente un accertamento è essenziale produrre una contabilità coerente e documenti idonei a dimostrare sia i crediti IVA sia i componenti negativi del reddito.
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