Sentenza del 02/07/2015 n. 193 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia che aveva confermato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e l'irrogazione delle sanzioni relative alla registrazione di un decreto ingiuntivo. Ha sostenuto, da un lato, che il presupposto impositivo non fosse ancora maturato perché il decreto era stato notificato solo dopo l'emissione dell'avviso e, dall'altro, di non essere obbligato al pagamento, ritenendo che l'imposta dovesse gravare esclusivamente sulla creditrice procedente.
La decisione
La Commissione ha preliminarmente dichiarato ammissibile l'appello, ritenendo sufficientemente indicati, seppure in modo sintetico, i motivi di impugnazione. Nel merito lo ha respinto: il decreto ingiuntivo era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale e la notifica rilevava soltanto ai fini del momento del pagamento, non dell'esistenza del presupposto impositivo. Inoltre, il destinatario del decreto è parte in causa e, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986, è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta insieme alle altre parti. È stata quindi confermata la validità dell'avviso di liquidazione e delle sanzioni, con condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione. Nel caso concreto l'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché i motivi, seppure esposti in modo sintetico, erano individuabili.
Art. 57, D.P.R. n. 131 del 1986
Le parti in causa sono obbligate solidalmente al pagamento dell'imposta.
L'imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo può essere richiesta a ciascuna delle parti del giudizio, compreso il soggetto contro il quale il decreto è stato emesso, senza che questi possa sottrarsi all'obbligazione sostenendo che l'imposta sia dovuta principalmente dalla creditrice.
D.P.R. n. 131 del 1986, disciplina dell'imposta di registro
La registrazione del decreto ingiuntivo e il relativo obbligo tributario sono collegati all'esistenza del provvedimento soggetto a registrazione e alla sua esecutività. La notifica del decreto non costituisce, in questa decisione, il momento genetico del presupposto impositivo, ma rileva per il pagamento.
Massime di principio
- Quando un decreto ingiuntivo è dichiarato provvisoriamente esecutivo, l'obbligo relativo all'imposta di registro può sorgere in ragione dell'esecutività già dichiarata dal giudice; la successiva notifica non necessariamente rinvia la nascita del presupposto tributario.
- Il destinatario di un decreto ingiuntivo è considerato parte del procedimento e può essere chiamato a pagare l'imposta di registro in solido con il creditore, anche se quest'ultimo ha promosso la procedura.
- L'obbligazione solidale consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'intero importo a una qualsiasi delle parti obbligate, restando poi possibili eventuali rapporti di rivalsa tra i coobbligati.
- Un appello tributario non è necessariamente inammissibile per una formulazione sintetica: è sufficiente che siano riconoscibili le parti della sentenza contestate e le ragioni della contestazione.
- Per contestare efficacemente un avviso di liquidazione relativo a un decreto ingiuntivo occorre verificare in concreto il contenuto del provvedimento, la sua eventuale provvisoria esecutività, le date rilevanti e la corretta individuazione delle parti obbligate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 224 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 392 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 437 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 520 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 560 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →