Sentenza del 02/07/2015 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava gli avvisi di accertamento IRPEF e relative addizionali regionali, interessi e sanzioni per gli anni 2001, 2002 e 2003. Sosteneva, in particolare, che non vi fossero state movimentazioni finanziarie per l'acquisto di azioni di una società e che una scrittura privata prevedesse il pagamento del prezzo soltanto al momento della distribuzione degli utili. Contestava inoltre il fatto che l'Amministrazione finanziaria non avesse svolto ulteriori indagini finanziarie per verificare i presupposti dell'accertamento sintetico.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e ha confermato la sentenza di primo grado e gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto insufficiente la scrittura privata, in quanto non registrata, priva di data certa e non autenticata, soprattutto rispetto al contenuto di un rogito notarile. In materia di accertamento sintetico, l'Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni legali e non è tenuta a svolgere ulteriori indagini finanziarie; spetta invece al contribuente fornire una prova contraria idonea e documentata. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600 del 1973
In materia di determinazione sintetica del reddito complessivo
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva e pone sul contribuente l'onere di dimostrare che il maggior reddito presunto non esiste o deriva da circostanze diverse.
Art. 2728 del codice civile
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite
Quando opera una presunzione legale, l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove degli elementi presunti; spetta al contribuente superare la presunzione con prova contraria idonea.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 2007
La circolare non impone, secondo la decisione, un obbligo generalizzato di svolgere indagini finanziarie ulteriori quando l'accertamento sintetico è già fondato su una presunzione legale.
Cassazione, sentenza n. 5977 del 2007
I dati presunti possono essere utilizzati dall'Ufficio finché non ne sia dimostrata l'infondatezza mediante idonea prova contraria
Gli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione restano efficaci fino a quando il contribuente non ne dimostri concretamente l'infondatezza.
Cassazione, sentenza n. 10345 del 2007
Il contribuente deve dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano
Chi contesta la capacità dimostrativa degli elementi presuntivi o deduce circostanze modificative o estintive deve fornire la prova concreta delle proprie allegazioni.
Cassazione, sentenza n. 3316 del 2009
Nell'accertamento sintetico l'onere della prova contraria grava sul contribuente e non sussiste necessariamente un'ulteriore incombenza istruttoria a carico dell'ente impositore.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, una volta individuati elementi di spesa o di capacità contributiva idonei a fondare la presunzione, il contribuente deve dimostrare in modo puntuale l'inesistenza del reddito presunto oppure la provenienza delle risorse da redditi già tassati, esenti, non imponibili o da finanziamenti e disponibilità di terzi.
- Una scrittura privata non registrata, priva di data certa e non autenticata può avere un valore probatorio limitato, soprattutto quando contrasta con atti pubblici o notarili; è quindi opportuno conservare documentazione formalmente affidabile e temporalmente certa.
- L'assenza di movimentazioni bancarie non esclude automaticamente la capacità contributiva o l'operazione considerata dall'Ufficio: deve essere inserita in una ricostruzione documentale complessiva e coerente.
- Quando la legge prevede una presunzione legale, l'Amministrazione non è normalmente obbligata a svolgere ulteriori indagini finanziarie per rafforzare l'accertamento; il contribuente deve concentrarsi sulla prova contraria.
- La prova contraria deve essere specifica, documentata e riferita alle singole spese o agli incrementi patrimoniali contestati; mere dichiarazioni, accordi informali o argomentazioni non supportate da documenti possono non essere sufficienti.
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