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Sentenza

Sentenza del 02/07/2015 n. 392 - Comm. Trib. Prov. Pavia

IVA - TERMINE RIMBORSO - Rimborso IVA - Quadro VR - Mancata presentazione - Termine per la richiesta di rimborso - Termine biennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il termine applicabile alla richiesta di rimborso dell’IVA quando il contribuente non abbia manifestato la propria volontà di ottenere il rimborso nella dichiarazione annuale mediante la compilazione del Quadro VR. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l’istanza successiva fosse soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c.; l’Amministrazione finanziaria riteneva invece applicabile il termine di decadenza biennale previsto per le domande di rimborso dei tributi.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, in caso di mancata compilazione del Quadro VR e di successiva presentazione di un’istanza autonoma di rimborso IVA, la domanda è regolata dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Di conseguenza, deve essere presentata entro il termine di decadenza di due anni, e non entro il termine ordinario di prescrizione decennale. L’istanza tardiva non può quindi essere accolta, anche se il credito IVA sarebbe astrattamente spettante.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina il termine per proporre la domanda di restituzione di somme versate e non dovute o comunque rimborsabili, stabilendo, nel caso considerato, un termine di decadenza biennale.

  • Art. 2946 del codice civile

    Prevede il termine ordinario di prescrizione decennale, ritenuto non applicabile alla successiva istanza di rimborso IVA quando il contribuente non abbia richiesto il rimborso nella dichiarazione mediante il Quadro VR.

  • Quadro VR della dichiarazione IVA

    Costituisce lo strumento con cui il contribuente manifesta, in sede dichiarativa, la volontà di ottenere il rimborso del credito IVA. La sua mancata compilazione rende necessaria una successiva istanza autonoma, soggetta al termine biennale di decadenza.

Massime di principio

  • Quando il rimborso IVA non viene richiesto nella dichiarazione annuale tramite il Quadro VR, la successiva istanza autonoma deve essere presentata entro due anni, a pena di decadenza.
  • Non è corretto invocare il termine ordinario decennale di prescrizione per una domanda di rimborso tributario soggetta a uno specifico termine decadenziale.
  • La mancata compilazione del quadro destinato alla richiesta di rimborso non elimina necessariamente il credito, ma impone il rispetto del termine biennale per esercitare formalmente la pretesa restitutoria.
  • È opportuno manifestare la volontà di ottenere il rimborso già nella dichiarazione annuale e, in ogni caso, conservare prova della data di presentazione di eventuali istanze autonome.
  • Il superamento del termine decadenziale può impedire definitivamente l’ottenimento del rimborso, anche se il contribuente possiede un credito sostanziale nei confronti dell’Erario.

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