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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11854/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza con cui il Tribunale di Verona gli aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per tentato furto aggravato. Con l'unico motivo di ricorso deduceva carenza di motivazione della decisione nella parte in cui non aveva disposto il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa immediata di proscioglimento nonostante il patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per specifici motivi: mancanza o vizio del consenso dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto riguardava la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed è estraneo ai motivi tassativi ammessi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) quale base della decisione impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di proscioglimento immediato, ma la Corte non lo considera deducibile nel ricorso contro sentenza di patteggiamento nei limiti del caso concreto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    prevede che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 51

    la Corte la richiama per affermare l'applicabilità del regime limitativo dei motivi di ricorso ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento sia stata proposta dopo il 3 agosto 2017.

  • art. 6204. c.p.p.

    non citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto a motivi tassativi e non può essere utilizzato per contestazioni estranee al perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione della mancata declaratoria immediata di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé ammissibile contro il patteggiamento se non rientra nei vizi espressamente previsti dalla disciplina speciale del ricorso.
  • La disciplina introdotta dalla l. n. 103 del 2017 si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento sia stata formulata dopo il 3 agosto 2017, con conseguente operatività del filtro di ammissibilità rafforzato.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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