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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-163/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2019. — HQ e altri contro Aegean Airlines SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Nederland. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Cancellazione del volo – Assistenza – Diritto al rimborso del biglietto aereo da parte del vettore aereo – Articolo 8, paragrafo 2 – Viaggio “tutto compreso” – Direttiva 90/314/CEE – Fallimento dell’organizzatore di viaggi. — Causa C-163/18

Giurisprudenza europea62018CJ0163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta restrittivamente il rapporto tra regolamento n. 261/2004 e direttiva 90/314/CEE nei viaggi "tutto compreso". Se il passeggero può chiedere il rimborso all'organizzatore del viaggio, non può domandarlo anche al vettore aereo per il medesimo titolo, anche quando l'organizzatore sia fallito o incapace di pagare. La tutela del consumatore resta affidata al sistema di garanzie previsto dalla direttiva e, in ultima istanza, all'eventuale responsabilità dello Stato.

Rimborso del biglietto aereo per volo cancellato incluso in un viaggio "tutto compreso": il passeggero non può cumulare il diritto al rimborso previsto dal regolamento n. 261/2004 con quello derivante dalla direttiva 90/314/CEE.

La questione giuridica

Se l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, quando il passeggero ha già un diritto al rimborso del biglietto nei confronti dell'organizzatore del viaggio ai sensi della direttiva 90/314/CEE, egli sia escluso dal chiedere il rimborso anche al vettore aereo; e, in caso positivo, se tale esclusione valga anche quando l'organizzatore sia insolvente o comunque incapace di rimborsare e non abbia predisposto garanzie.

Principio di diritto

L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 esclude il rimborso del biglietto da parte del vettore aereo quando il passeggero dispone già, in forza della direttiva 90/314/CEE, di un diritto al rimborso nei confronti dell'organizzatore del viaggio: i due rimedi non sono cumulabili. Tale esclusione opera anche se l'organizzatore è insolvente o non ha adottato garanzie per assicurare il rimborso, poiché la norma fa dipendere l'esclusione dalla sola esistenza del diritto al rimborso ai sensi della direttiva, non dall'effettiva riscossione dello stesso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafo 6, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Direttiva 90/314/CEE
  • Articolo 1, direttiva 90/314/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 6, direttiva 90/314/CEE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 90/314/CEE
  • Articolo 7, direttiva 90/314/CEE

Rimborso del biglietto aereo in un viaggio "tutto compreso"

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Noord-Nederland in una controversia tra alcuni passeggeri e Aegean Airlines SA. La questione nasce dalla cancellazione di un volo incluso in un pacchetto turistico "tutto compreso" e concerne il coordinamento tra il regolamento (CE) n. 261/2004 e la direttiva 90/314/CEE.

Fatti e procedimento principale

I passeggeri avevano acquistato, tramite un'agenzia di viaggi, un viaggio "tutto compreso" comprendente voli operati da Aegean Airlines. Pochi giorni prima della partenza, l'organizzatore del viaggio comunicava la cancellazione del pacchetto, a seguito della decisione della compagnia aerea di non garantire più i voli alle condizioni pattuite con l'organizzatore. Successivamente l'organizzatore falliva senza rimborsare il prezzo dei biglietti.

I passeggeri agivano contro Aegean Airlines chiedendo sia la compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo, sia il rimborso del biglietto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004. Il giudice nazionale aveva già accolto la domanda di compensazione, ma nutriva dubbi sulla possibilità di ottenere anche il rimborso del biglietto dal vettore, alla luce dell'articolo 8, paragrafo 2.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 impedisca al passeggero, che ha un diritto al rimborso nei confronti dell'organizzatore del viaggio sulla base della direttiva 90/314/CEE, di chiedere lo stesso rimborso anche al vettore aereo;
  • e se la risposta cambi nel caso in cui l'organizzatore sia insolvente o non abbia adottato misure per garantire il rimborso.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento n. 261/2004, in specie i considerando 1, 2 e 16, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2;
  • la direttiva 90/314/CEE, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 7, oltre al considerando 21.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che, in caso di cancellazione del volo, il regolamento n. 261/2004 impone al vettore operativo di offrire ai passeggeri, tra l'altro, il rimborso del biglietto. Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 2, precisa espressamente che tale diritto si applica anche ai passeggeri di servizi "tutto compreso", ma con l'eccezione dei casi in cui il diritto al rimborso sussista già a norma della direttiva 90/314/CEE.

Secondo la Corte, la formulazione della norma è chiara: basta che il passeggero disponga di un diritto al rimborso ai sensi della direttiva per escludere la possibilità di rivolgersi al vettore aereo in base al regolamento. I due diritti al rimborso non sono cumulabili. Questa lettura è confermata dai lavori preparatori del regolamento e dall'articolo 3, paragrafo 6, che salva i diritti derivanti dalla direttiva sui viaggi "tutto compreso".

La Corte respinge anche l'argomento fondato sulla protezione dei passeggeri e sul rischio di insolvenza dell'organizzatore. Richiama infatti il sistema di garanzie dell'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE, interpretato in giurisprudenza come obbligo di risultato volto a garantire il rimborso in caso di fallimento dell'organizzatore. Inoltre, se il diritto dell'Unione non fosse correttamente attuato, resterebbe aperta l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato membro.

Decisione

La Corte risponde che l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il passeggero che ha già il diritto, ai sensi della direttiva 90/314/CEE, di ottenere dall'organizzatore il rimborso del biglietto aereo, non può chiederlo anche al vettore aereo sulla base del regolamento, nemmeno se l'organizzatore è insolvente o non ha predisposto garanzie per il rimborso.

Principio affermato

La pronuncia afferma il principio della non cumulabilità tra il rimborso del biglietto previsto dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei e quello derivante dalla disciplina dei viaggi "tutto compreso" quando quest'ultima già attribuisce un diritto al rimborso nei confronti dell'organizzatore. La tutela del passeggero è rimessa al sistema specifico della direttiva 90/314/CEE, non al vettore aereo.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereiviaggi tutto compresodiritti dei passeggeritutela dei consumatorifallimento dell'organizzatore di viaggi

Testo integrale

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